Sentenza n. 413/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Castel del Giudice n. 27 del 28 settembre 2024, non conosciuta, ma menzionata nella comunicazione del Comune di Castel del Giudice prot. 1400 dell’otto aprile 2025, che pure s’impugna per quanto occorrer possa; b) di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso alla predetta deliberazione, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i) l’avviso del Comune di Castel del Giudice del 29 luglio 2024 “di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 19 del d.P.R. 327/2001 e di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 327/2001” relativo all’immobile censito al NCEU del Comune di Castel del Giudice, foglio 3, particella 489; ii) la delibera della Giunta Comunale di Castel del Giudice n. 50 del 10 luglio 2024, non conosciuta, ma menzionata nel predetto avviso, con la quale il Comune resistente “ha dato atto d’indirizzo al RUP/Responsabile dell’Ufficio di Rigenerazione Ing. Rosita Levrieri a dare avvio al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 19 del d.P.R. 327/01 e di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 327/2001 per l’immobile NCEU del Comune di Castel del Giudice al fg. 3, p.lla 489”; iii) per quanto occorrer possa, la delibera della Giunta Comunale di Castel del Giudice n. 22 del 25 maggio 2023, non conosciuta e anch’essa menzionata nel suddetto avviso, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della Cultura (MiC). Missione 1 – Component 3 (M1C3) – Investimento 2.1 – ‘Attrattività dei borghi’ – Linea A – Approvazione progetto denominato ‘Borgo di Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione – Attrattività residenziale e culturale per l’Appennino’ ed approvazione relativo disciplinare d’obblighi”; iv) per quanto occorrer possa, e nei termini meglio specificati nel corpo del ricorso, la delibera del Consiglio Comunale di Castel del Giudice n. 2/2024, non conosciuta, ma menzionata nel suddetto avviso, con cui risulta adottato il regolamento comunale relativo ai beni in stato d’abbandono; con contestuale domanda, ai sensi dell’art. 116, c. 2 c.p.a., di annullamento del diniego formatosi tacitamente sull’istanza di accesso agli atti formulata ex artt. 22 ss. della l. 241/1990 al Comune resistente dalla ricorrente il 22 aprile 2025; di accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e documenti oggetto della predetta richiesta; e di conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione dei suddetti atti e documenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 22.06.2026: per l’annullamento dei seguenti atti: a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Castel del Giudice n. 27 del 28 settembre 2024, con il relativo Allegato “A” (controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente), nella parte in cui appone il vincolo preordinato all’esproprio sull’immobile di proprietà della ricorrente (NCEU foglio 3, particella 489); b) della delibera della Giunta Comunale n. 50 del 10 luglio 2024, recante l’atto d’indirizzo per l’avvio del procedimento espropriativo; c) della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15 gennaio 2024 e del relativo Regolamento comunale relativo ai beni in stato d’abbandono, nella parte in cui è stato interpretato e applicato nei confronti dell’immobile della ricorrente; d) di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto, ivi incluso, per quanto occorrer possa, l’avviso del Comune di Castel del Giudice del 29 luglio 2024 di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; con prosecuzione della domanda ex art. 116, comma 2 c.p.a. già formulata nel ricorso introduttivo per l’esibizione dei documenti richiesti e non ancora prodotti dall’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: La domanda di accesso documentale del 22 aprile 2025 rimasta senza riscontro, relativa agli atti del progetto PNRR e al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’immobile della società; nel giudizio erano stati impugnati anche gli atti comunali relativi al procedimento espropriativo, ma la sentenza decide soltanto la domanda di accesso.
Esito
Favorevole al resistente (Comune; ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria dell’immobile identificato al foglio 3, particella 489, interessato dalla realizzazione di un incubatore di start-up nell’ambito del progetto PNRR “Borgo di Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione”, aveva impugnato gli atti comunali relativi all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. In via contestuale, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., aveva chiesto l’annullamento del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso del 22 aprile 2025, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all’esibizione di numerosi atti e documenti, tra cui le deliberazioni comunali, il progetto generale e un eventuale progetto specifico per l’incubatore. Con motivi aggiunti la società ha coltivato la domanda di accesso. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la documentazione richiesta, dichiarando che l’unico documento non prodotto, ossia un progetto autonomo relativo all’immobile, non era stato formato e non risultava nella disponibilità dell’amministrazione. La ricorrente ha preso atto di tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la sola domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e coltivata con i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la richiesta fosse stata soddisfatta mediante il deposito della documentazione in possesso del Comune e che, quanto al progetto specifico non prodotto, l’amministrazione avesse dichiarato che non era stato formato e non era nella sua disponibilità; la ricorrente, preso atto di tale circostanza, non conservava un interesse residuo alla decisione. La sentenza è non definitiva e non decide nel merito l’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo. Spese della fase integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale non resti che dichiarare improcedibile la domanda di accesso formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod.proc.amm. dal ricorso introduttivo del giudizio e coltivata nel successivo atto di motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La domanda giudiziale di accesso diviene improcedibile quando, nel corso del processo, l’amministrazione deposita la documentazione nella propria disponibilità e il ricorrente non conserva un interesse residuo alla decisione, anche perché il documento non prodotto non è stato formato né è detenuto dall’amministrazione.
Massime di principio
- La domanda di accesso documentale proposta in giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il processo, l’amministrazione mette a disposizione la documentazione richiesta che detiene e il ricorrente non mantiene un interesse residuo alla pronuncia.
- Non sussiste un interesse residuo a ottenere l’ostensione di un documento che l’amministrazione dichiara di non avere formato e di non detenere, quando il ricorrente prende atto di tale circostanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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