Cassazione Civile, Ordinanza n. 01047/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento e la rendita di un immobile, accatastato con DOCFA in categoria A/2, classe 3, rendita euro 1.859,24, riclassificandolo in A/1, classe U, rendita euro 2.928,21. Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione della sentenza regionale fosse meramente apparente e consistesse in un acritico rinvio alla decisione di primo grado, senza esame delle censure di appello. L'Agenzia si è costituita con controricorso resistendo al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la CTR non si era limitata a un rinvio generico alla sentenza di primo grado, ma aveva svolto una propria motivazione autonoma, descrivendo il contesto dell'immobile, le sue caratteristiche strutturali e impiantistiche, la superficie, l'ascensore privato e la qualità complessiva del fabbricato rispetto all'ordinario del comune, reputando irrilevanti le allegazioni della contribuente su finiture e collocazione periferica. È stato quindi escluso il vizio di motivazione apparente e la violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/1992. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non meramente apparente; nella specie il requisito è stato ritenuto soddisfatto perché la CTR ha espresso una propria autonoma valutazione dei fatti.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 36 per escludere che vi fosse nullità della sentenza d'appello per motivazione solo per relationem priva di esame critico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo il meccanismo previsto dalla norma.
Massime di principio
- In sede tributaria la sentenza d'appello non è nulla per motivazione per relationem quando il giudice di secondo grado, pur aderendo alla decisione di primo grado, svolga un proprio percorso argomentativo e mostri di aver valutato i motivi di gravame.
- Il vizio di motivazione apparente non ricorre se la CTR descrive in modo intelligibile gli elementi di fatto ritenuti decisivi e spiega perché le doglianze del contribuente sono irrilevanti ai fini della decisione.
- Nel contenzioso catastale, la valutazione del classamento può essere sorretta dalla concreta valorizzazione delle caratteristiche dell'immobile e del contesto complessivo in cui esso è inserito, quando tali elementi siano ritenuti indicativi della maggiore qualità dell'unità immobiliare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →