Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17963/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto la declaratoria "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 25 novembre 2024 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., all'imputato la pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 5.200,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Avverso la sentenza di patteggiamento l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tale doglianza non rientrasse tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come base del patteggiamento deciso dal tribunale di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di verificare l'eventuale immediatezza di una causa di proscioglimento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza adempimenti formali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato è limitato ai motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile, contro la sentenza di patteggiamento, un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la censura non si traduce in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.