Ordinanza n. 272/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento, previa sospensione e/o adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, - del provvedimento del Comune di Genova prot. n.-OMISSIS-.U dell’8/4/2026, notificato in pari data, di revoca del titolo autorizzatorio e contestuale chiusura del pubblico esercizio per abuso del titolo ex art. 10 TULPS nonché per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, in applicazione di quanto previsto dall’art. 100 comma 2 TULPS e art. 19 comma 4 D.P.R. n. 616/1977, stante la richiesta della Prefettura di Genova, nei confronti dell’attività “Ristorante Lam Fall S.n.c. di -OMISSIS-”, sito in Genova - Via di-OMISSIS-; - nonché a tutti gli atti presupposti, preparatori e/o conseguenti, nessuno escluso, ivi comprese, le richiamate: a) segnalazione della Questura di Genova – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. -OMISSIS- del 3/2/2026, ai fini dell’applicazione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 10 TULPS; b) segnalazione della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. -OMISSIS- del 13/3/2026, di formale proposta di revoca dell’autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, ai sensi degli artt. 100 TULPS e 19 comma 4 DPR n. 616/1977.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca del titolo autorizzatorio e contestuale chiusura del pubblico esercizio per abuso del titolo, motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società gestrice del pubblico esercizio ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Genova che ha revocato il titolo autorizzatorio e disposto la chiusura dell'attività ai sensi dell'art. 10 TULPS, dell'art. 100, comma 2, TULPS, e dell'art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, sulla base di segnalazioni della Questura e della Prefettura. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la segnalazione della Questura relativa all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 TULPS e la proposta prefettizia di revoca dell'autorizzazione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che, al primo esame proprio della fase cautelare, il provvedimento appare resistente alle contestazioni formulate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. In sede di cognizione sommaria, il Collegio ha ritenuto che l'atto comunale sembrasse resistere alle censure dedotte. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che l'esercizio risultava già attualmente chiuso e che, pertanto, non sussisteva un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 TULPS
Richiamato quale base della revoca e della chiusura del pubblico esercizio per abuso del titolo; l'ordinanza non ne precisa ulteriormente l'interpretazione.
art. 100, comma 2, TULPS
Richiamato quale fondamento del provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica.
art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977
Richiamato quale ulteriore base normativa del provvedimento comunale, adottato su richiesta della Prefettura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo esame sommario, il provvedimento impugnato appare resistente alle censure dedotte e non emerge il fumus boni iuris.
- La sospensione cautelare presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito è escluso quando l'attività lesiva risulta già cessata, come nel caso di un esercizio già chiuso, in assenza di un pregiudizio cautelare ulteriore concretamente apprezzabile.
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