Sentenza n. 3589/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla validazione del nulla osta Prot. PMI/L/Q/2023/126420 emesso nell’ambito del decreto Flussi 2023 a seguito della entrata in vigore del D.L. 145/2024 e per il conseguente ordine all’amministrazione di provvedere a pronunciarsi con un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’amministrazione sulla validazione e sul rilascio del nulla osta emesso nell’ambito del decreto Flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia sulla validazione del nulla osta identificato nel ricorso e l’ordine al Ministero dell’Interno di provvedere con un atto espresso, anche in relazione all’entrata in vigore del decreto-legge 145/2024. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il nulla osta oggetto della controversia. Il Ministero non ha formulato osservazioni su tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento richiesto è stato rilasciato nelle more del giudizio e la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero dell’Interno, rilevando che l’amministrazione ha adottato il provvedimento solo dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge, in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
D.L. 145/2024
Il provvedimento è richiamato quale elemento del contesto normativo nel quale si inseriva la richiesta di validazione del nulla osta, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e la parte ricorrente dichiara di averlo ottenuto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando l’interesse alla decisione sull’inerzia.
- Se l’amministrazione provvede soltanto dopo la notifica del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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