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Sentenza

Sentenza n. 3589/2026 - Milano, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla validazione del nulla osta Prot. PMI/L/Q/2023/126420 emesso nell’ambito del decreto Flussi 2023 a seguito della entrata in vigore del D.L. 145/2024 e per il conseguente ordine all’amministrazione di provvedere a pronunciarsi con un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202601053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’amministrazione sulla validazione e sul rilascio del nulla osta emesso nell’ambito del decreto Flussi 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia sulla validazione del nulla osta identificato nel ricorso e l’ordine al Ministero dell’Interno di provvedere con un atto espresso, anche in relazione all’entrata in vigore del decreto-legge 145/2024. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il nulla osta oggetto della controversia. Il Ministero non ha formulato osservazioni su tale dichiarazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento richiesto è stato rilasciato nelle more del giudizio e la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero dell’Interno, rilevando che l’amministrazione ha adottato il provvedimento solo dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge, in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • D.L. 145/2024

    Il provvedimento è richiamato quale elemento del contesto normativo nel quale si inseriva la richiesta di validazione del nulla osta, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e la parte ricorrente dichiara di averlo ottenuto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando l’interesse alla decisione sull’inerzia.
  • Se l’amministrazione provvede soltanto dopo la notifica del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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