Cassazione Civile, Ordinanza n. 29210/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva confermato, in parte, la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2009. L'accertamento era di tipo analitico-induttivo e tra i rilievi vi era la valorizzazione dei movimenti bancari. La CTR aveva ritenuto che i prelevamenti dai conti correnti dovessero essere considerati come costi e quindi detratti dai maggiori ricavi accertati, anziché essere imputati a ricavi, come sostenuto dall'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, deducendo che la norma prevede una presunzione legale per cui sia i versamenti sia i prelevamenti sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, salvo prova contraria del contribuente; ha inoltre contestato che la CTR avesse erroneamente posto l'onere della prova a carico dell'Amministrazione, nonostante questa avesse assolto il proprio onere mediante le indagini svolte e mancasse una prova contraria idonea da parte della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la sentenza impugnata era in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di presunzioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, perché aveva qualificato i prelevamenti come costi anziché come ricavi e aveva erroneamente addossato all'Ufficio l'onere di provare la natura dei movimenti, quando invece operava la presunzione legale e incombeva al contribuente offrire prova contraria. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione di legge dedotta con il ricorso
Viene utilizzato come parametro di censura per denunciare la violazione della disciplina sostanziale in tema di accertamento bancario.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi
La Corte ribadisce che i movimenti bancari costituiscono presunzione legale di ricavi, superabile dal contribuente con prova contraria, anche per presunzioni semplici, purché rigorosamente valutate.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario, i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti del contribuente possono essere imputati a ricavi sulla base della presunzione legale prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
- Il contribuente può vincere la presunzione mediante prova contraria, anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle analiticamente, correlando ogni indizio ai singoli movimenti bancari e senza ricorrere ad affermazioni apodittiche o cumulative.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su indagini bancarie, non può essere posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare la natura non reddituale dei movimenti quando la presunzione legale opera e il contribuente non abbia fornito adeguata prova contraria.
- I prelevamenti bancari non possono essere automaticamente trattati come costi deducibili se la disciplina applicabile li presume come componenti positivi di reddito, salvo idonea dimostrazione contraria.
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