Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7945/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente e appaltatrice)

La controversia

Nell’ambito della costruzione di uno stabilimento industriale, la committente aveva affidato i lavori a un’appaltatrice, che li aveva in parte subappaltati alla ricorrente. La subappaltatrice otteneva nei confronti della committente un decreto ingiuntivo per Euro 710.000,00, a saldo di due lotti. La committente (poi subentrata una società cessionaria del ramo d’azienda) proponeva opposizione. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 27 depositata il 3 aprile 2015, accoglieva l’opposizione, escludendo un obbligo diretto della committente verso la subappaltatrice: qualificava la lettera del 14 ottobre 2011 con cui l’appaltatrice aveva impartito istruzioni alla committente come delegazione di pagamento, non idonea a fondare un’azione diretta della subappaltatrice. Il gravame veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Torino, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., con ordinanza depositata il 29 ottobre 2015. La subappaltatrice proponeva ricorso per cassazione con tredici motivi. I primi sei contestavano, sotto profili motivazionali, processuali e di violazione degli artt. 2206, 2207 e 2209 c.c., la rilevanza e la valutazione del potere rappresentativo di un procuratore della committente. I motivi dal settimo al decimo denunciavano violazione delle norme sulla delegazione e sull’interpretazione negoziale, omesso esame e carenza motivazionale, sostenendo che la lettera del 14 ottobre 2011 integrasse una delegazione di debito, o che la committente avesse assunto successivamente l’obbligo, anche con funzione fideiussoria. L’undicesimo motivo invocava l’art. 1988 c.c., sostenendo che la condotta del procuratore costituisse promessa di pagamento. Il dodicesimo denunciava l’omesso esame delle dichiarazioni contenute negli addenda al contratto di appalto. Il tredicesimo deduceva che l’adesione della committente e della subappaltatrice alla delegazione attribuisse a quest’ultima un’azione diretta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I motivi dal settimo al decimo sono stati dichiarati infondati: la qualificazione della delegazione e l’interpretazione della lettera del 14 ottobre 2011, così come la valutazione dei fatti successivi, erano state plausibilmente compiute dal giudice di merito e non potevano essere rinnovate in cassazione in assenza di violazione dei criteri legali di ermeneutica. È stata inoltre esclusa una manifestazione chiara e inequivocabile di volontà fideiussoria; l’accordo modificativo tra appaltatrice e subappaltatrice descriveva la lettera come delegazione di pagamento. I motivi dal primo al sesto sono stati dichiarati inammissibili per difetto d’interesse: anche se il procuratore avesse avuto poteri rappresentativi, il giudice di merito aveva accertato che la sua condotta non esprimeva un’assunzione di obbligo esterno, ma era compatibile con la mera esecuzione del pagamento delegato. L’undicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del significato della condotta, riservata al giudice di merito. Il dodicesimo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività: gli addenda si limitavano a contabilizzare nei rapporti tra committente e appaltatrice le somme oggetto della delegazione di pagamento. Il tredicesimo è stato rigettato nel merito: l’adesione del delegato alla delegazione di pagamento rileva nel rapporto interno con il delegante e non basta, senza un quid pluris, a creare un obbligo verso il creditore; non è applicabile per analogia la disciplina dell’adesione del delegatario nella delegazione di debito. La ricorrente è stata condannata a rifondere a ciascuna delle due parti controricorrenti Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha precisato che il fallimento dell’appaltatrice, sopravvenuto durante il giudizio di cassazione, non ne determinava l’interruzione.

Norme richiamate

  • art. 1268 c.c.

    La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anzichè dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario.

    La delegazione di debito aggiunge un obbligato principale e può fondare l’azione del creditore verso il delegato; la delegazione di pagamento, invece, incarica un terzo di eseguire il pagamento senza renderlo, per ciò solo, debitore del creditore.

  • art. 1269 c.c.

    L’accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l’incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista; con ogni evidenza, quindi, l’assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all’accettazione dell’incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione.

    L’accettazione dell’incarico di pagamento non costituisce da sola assunzione di un obbligo verso il creditore; occorre un’ulteriore manifestazione idonea a creare il rapporto obbligatorio esterno.

  • art. 1360 c.c.

    Stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.

    La norma è stata invocata tra i criteri di interpretazione negoziale contestati, ma la decisione non ne formula un’autonoma interpretazione; la Corte ribadisce che la qualificazione concreta della delegazione è valutazione di merito sindacabile in cassazione solo in caso di violazione dei criteri legali di ermeneutica.

  • art. 1362 c.c.

    Stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.

    La Corte richiama i criteri legali di ermeneutica negoziale come limite al sindacato di legittimità sulla qualificazione della delegazione, senza attribuire alla norma un’interpretazione autonoma distinta.

  • art. 1366 c.c.

    Stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.

    La Corte riconduce la censura interpretativa ai limiti del sindacato di legittimità, senza svolgere una specifica interpretazione della norma.

  • art. 1367 c.c.

    Stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.

    La Corte ribadisce che la lettura del negozio compete al giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto ove siano violati i criteri legali d’interpretazione.

  • art. 1937 c.c.

    Tuttavia, nessun elemento specifico induce a ritenere integrata una manifestazione di volontà fideiussoria, che pure dovrebbe essere manifestazione espressa a norma dell’art. 1937 c.c., quindi chiara ed inequivocabile.

    La volontà di prestare fideiussione deve risultare da una manifestazione espressa, chiara e inequivocabile; non è sufficiente una ricostruzione soggettiva dei rapporti e degli atti collegati.

  • art. 1988 c.c.

    Come stabilito per la ricognizione di debito, con principio tuttavia estensibile alla promessa di pagamento, l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse abbiano rilevanza ai sensi dell’art. 1988 c.c., è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.

    La valutazione se una dichiarazione integri promessa di pagamento è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne il fatto storico decisivo, cioè quello che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, sicchè è onere del ricorrente evidenziare la decisività.

    La censura di omesso esame riguarda un fatto storico la cui considerazione avrebbe potuto determinare un esito diverso; il ricorrente deve indicarne la decisività.

  • art. 348-bis c.p.c.

    A norma degli artt. 348-bis, 348-ter c.p.c., la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame di CEMENTAL, in difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento.

    La disposizione è richiamata per la declaratoria d’inammissibilità dell’appello in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    A norma degli artt. 348-bis, 348-ter c.p.c., la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame di CEMENTAL, in difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento.

    La disposizione è richiamata per la declaratoria d’inammissibilità dell’appello in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 1268, comma 1, c.c.

    Per quanto concerne l’adesione del delegatario, questa, se accompagnata da espressa liberatoria del debitore originario, ha l’effetto di rendere privativa la delegazione di debito.

    Nella delegazione di debito, l’adesione del creditore accompagnata dalla liberatoria espressa del debitore originario rende privativa la delegazione.

  • art. 1268, comma 2, c.c.

    Nella delegazione di debito cumulativa, essa ha l’effetto di postergare il debito originario rispetto al nuovo, obbligando il delegatario a rivolgersi prima al delegato che al delegante.

    Nella delegazione di debito cumulativa, l’adesione del creditore comporta il beneficio di preventiva richiesta al nuovo debitore rispetto al debitore originario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La distinzione tra delegazione di debito e delegazione di pagamento dipende dalla funzione dell’operazione: la prima aggiunge un nuovo debitore obbligato verso il creditore, mentre la seconda affida a un terzo l’esecuzione del pagamento senza renderlo, per ciò solo, obbligato verso il creditore.
  • Stabilire se una delegazione concreta abbia natura di delegazione di debito o di pagamento è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo in presenza di violazione dei criteri legali di interpretazione negoziale.
  • L’accettazione, da parte del delegato, dell’incarico di pagamento produce effetti nel rapporto interno con il delegante e non basta a costituire un obbligo esterno verso il creditore; per quest’ultimo occorre un’ulteriore manifestazione di volontà.
  • L’adesione del creditore alla delegazione di pagamento non produce, per analogia, gli effetti che la legge ricollega all’adesione nella delegazione di debito, poiché le due figure, pur strutturalmente affini, hanno funzione diversa.
  • La promessa di pagamento non può essere ricavata in cassazione da una nuova interpretazione delle dichiarazioni o della condotta della parte: l’accertamento del loro contenuto e significato compete al giudice di merito.
  • La denuncia di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, ossia idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia.
  • Una censura relativa al potere rappresentativo è inammissibile per difetto d’interesse quando l’accertamento che il potere esistesse non sarebbe comunque utile, perché il giudice di merito ha escluso che esso sia stato concretamente esercitato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.