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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39269/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buono C. ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) emessa nei confronti di Andrea Luigi Savoldi, lamentando in particolare la mancata notifica alla parte civile del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e l'omessa notifica della sentenza di applicazione della pena, circostanza che avrebbe impedito alla parte civile di proporre impugnazione o ottenere la liquidazione delle spese sostenute nella fase dibattimentale e in quella davanti al GUP.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha ritenuto che la nullità dedotta sia di "regime intermedio" (inosservanza delle norme sull'intervento della parte privata) e sia stata sanata con l'emissione della sentenza di patteggiamento, la quale produce effetti essenzialmente penali e non decide sulla domanda risarcitoria. La Corte ha inoltre escluso che potesse essere applicata la procedura di correzione di errori materiali (non essendovi omissione di pronuncia su istanza concreta) e ha affermato che la parte civile non aveva formulato richiesta di liquidazione delle spese alla quale riferire eventuale omissione. La restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione è stata negata perché non sussisteva legittimazione/posizione processuale idonea a far valere l'invalidità; l'unica pretesa civile restante (liquidazione delle spese) dovrà essere esperita davanti al giudice civile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma del diritto penale sostanziale relativa al fatto-reato contestato nell'originario procedimento; citata per contestualizzare il reato oggetto del giudizio.

  • art. 583 cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti; rilevante perché la presenza dell'aggravante ha determinato la rimessione al Pubblico ministero e la celebrazione dell'udienza preliminare.

  • art. 154 comma 1 cod. proc. pen.

    Regola sulla notifica degli atti processuali (decreto di fissazione dell'udienza); il vizio di notifica è stato oggetto della doglianza del ricorrente.

  • art. 171 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento alle nullità e alle garanzie procedurali; il ricorrente denunciava inosservanza di norme procedurali a pena di nullità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come garanzia del diritto alla difesa e all'accesso alla giustizia; la Corte non ha ritenuto tale vizio insanabile nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai diritti di difesa e al contraddittorio; la Corte ha valutato che l'assenza di notifica costituisca nullità intermedia sanata dalla sentenza di patteggiamento.

  • art. 444 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha sottolineato che tale sentenza ha effetti essenzialmente penali e non decide sulle domande risarcitorie civili, limitandosi eventualmente a condannare alle spese sostenute dalla parte civile.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra quelle la cui inosservanza è denunciata; collegata ai motivi di cassazione invocati (art. 360 c.p.p.).

  • art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i casi in cui il giudice possa decidere senza contraddittorio; la Corte ha rilevato che il provvedimento assunto de plano in precedenza era viziato per mancanza di contraddittorio e per ciò annullato.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità relative all'intervento delle parti private; la Corte ha qualificato il vizio come nullità a regime intermedio richiamando questa disposizione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma che elenca le nullità assolute; la Corte ha escluso che il vizio rientri tra quelle previste dall'art. 179, escludendo la qualifica di nullità assoluta.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità relative e sulle conseguenze della loro costituzionalità; il ricorrente aveva invocato la non applicabilità ma la Corte ha ritenuto non pertinente l'articolo in relazione alla costituzione della parte civile.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le nullità sanabili e i soggetti legittimati a farle valere; la Corte ha osservato che non vi sono elementi per ritenere che la nullità potesse essere eccepita ai sensi dell'art. 182 in quanto la parte non aveva tempestiva conoscenza del giudizio.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma che limita i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte ha ricordato che tali limitazioni non riguardano le statuizioni estranee all'accordo (es. rifusione delle spese della parte civile), ma rileva che qui non era stata formulata alcuna richiesta di liquidazione.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Norma sulla efficacia della costituzione di parte civile; la Corte ha affermato che la costituzione rimane valida anche dopo la restituzione degli atti al PM, ma ciò non ha determinato il successo della doglianza nel caso concreto.

Massime di principio

  • La mancata notificazione alla parte civile del decreto di fissazione dell'udienza preliminare configura una nullità di regime intermedio (relativa all'intervento della parte privata) e non automaticamente una nullità assoluta; tale nullità può essere sanata dalla successiva sentenza di patteggiamento.
  • La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. produce prevalentemente effetti penali e non decide sulle domande risarcitorie; la condanna alla rifusione delle spese della parte civile è autonoma e richiede che la parte avanzi una richiesta di liquidazione nel processo per poter rilevare omissioni.
  • L'assenza di una richiesta concreta di liquidazione delle spese da parte della costituita parte civile impedisce di invocare la procedura di correzione di errore materiale per ottenere la condanna dell'imputato alle spese medesime.
  • Le limitazioni di impugnabilità previste per il patteggiamento (art. 448, comma 2-bis) non impediscono di impugnare disposizioni estranee all'accordo tra PM e imputato (come la rifusione delle spese civili), ma l'esercizio di tale rimedio richiede che vi sia stato un atto o una omissione specifica e che la parte sia stata in posizione processuale per esercitare il relativo diritto.
  • Quando la parte civile non è stata tempestivamente informata della celebrazione del giudizio o non ha svolto attività processuale specifica (istanza di liquidazione), la tutela delle spese sostenute dovrà essere ricercata in sede civile.

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