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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1 del 2024: - del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- datato 17 ottobre 2023, con cui il Dirigente del Settore SUAP e Turismo - Servizio Attività Economiche e Polizia Amministrativa dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita al dettaglio - settore alimentare – esclusivamente mediante apparecchi automatici in esercizio di vicinato nei locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-, con riferimento alla S.C.I.A. Unica -OMISSIS- dell’8.2.2023 e conseguente dichiarato l’invalidità della medesima; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con l’atto impugnato, ancorché non noto, ivi compresa la Comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e conseguente invalidità della S.C.I.A. dell’8 febbraio 2023 PGN -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- in data 18 maggio 2023 del Responsabile P.O. del Servizio Attività Economiche e Polizia Amministrativa dell’Unione dei Comuni Valle del Savio; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ingiusto arrecato dagli atti impugnati; quanto al ricorso n. 2 del 2024: - del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- di data 17 ottobre 2023, con il quale è stata disposta la revoca del titolo per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio, settore non alimentare, nella media struttura di vendita sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-, ed il conseguente divieto di prosecuzione dell’attività medesima; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con l’atto impugnato, ancorché non noto, ivi compresa la Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale Prot. n. -OMISSIS- datata 18 maggio 2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ingiusto arrecato dagli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202400001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività commerciale alimentare esercitata mediante distributori automatici, declaratoria di invalidità della relativa SCIA e revoca del titolo per l’attività commerciale non alimentare in media struttura di vendita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi proposti dalla società e dal suo legale rappresentante contro provvedimenti adottati dall’Unione dei Comuni Valle del Savio in conseguenza della condanna penale dell’amministratore unico, risultante dal casellario giudiziale. L’Amministrazione aveva ritenuto che la condanna, pronunciata mediante decreto penale divenuto esecutivo, integrasse una delle ipotesi ostative previste dall’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010, ossia una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, e avesse quindi determinato il venir meno del requisito di onorabilità necessario per l’esercizio dell’attività commerciale. I ricorrenti hanno dedotto: violazione del giusto procedimento e del buon andamento; manifesta ingiustizia; difetto di istruttoria e di motivazione; erroneità del presupposto di fatto e di diritto; violazione dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010, dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 204/2015, del regolamento CE n. 1223/2009 e dell’art. 22, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 114/1998. In particolare, hanno sostenuto che il reato relativo alla disciplina dei prodotti cosmetici non fosse riconducibile ai reati contro l’igiene e la sanità pubblica e che il decreto penale di condanna non fosse equiparabile a una sentenza di condanna, non comportando un pieno accertamento della responsabilità. Hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni, formulato in termini generici. L’Amministrazione ha eccepito, in rito, l’inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse, in ragione della sostituzione dell’amministratore e della successiva presentazione di una nuova SCIA; nel merito ha sostenuto la legittimità dei provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, rilevando che gli atti impugnati derivavano dal medesimo presupposto e perseguivano un petitum sostanziale unitario. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità: la sostituzione dell’amministratore unico e la ripresa dell’attività sulla base di una nuova SCIA non eliminano l’interesse all’accertamento dell’illegittimità di provvedimenti che avevano inibito l’attività, anche se per un periodo breve. Nel merito, ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il procedimento. La violazione della disciplina sanzionatoria sui prodotti cosmetici, prevista dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 204/2015 e collegata al regolamento CE n. 1223/2009, è stata correttamente ricondotta ai reati contro l’igiene e la sanità pubblica, poiché il regolamento è diretto a garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Non è necessaria una specifica elencazione legislativa delle singole fattispecie, quando la disciplina penale violata è funzionalmente preordinata alla protezione della salute. Il TAR ha inoltre ritenuto che il decreto penale di condanna esecutivo e non opposto sia equiparabile, quanto agli effetti dell’accertamento penale, a una sentenza irrevocabile di condanna. Poiché il decreto risultava esecutivo e i ricorrenti non avevano dedotto la sua opposizione, sussisteva il presupposto ostativo previsto dall’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010. I ricorsi sono stati quindi respinti, insieme alle domande risarcitorie; quest’ultime sono state comunque ritenute formulate in modo generico e, per tale ragione, inammissibili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, d.lgs. n. 59/2010

    reati contro l’igiene e la sanità pubblica

    La condanna per un reato riconducibile alla tutela dell’igiene e della salute pubblica determina il venir meno del requisito di onorabilità necessario per l’esercizio dell’attività commerciale.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 204/2015

    La violazione della disciplina sanzionatoria relativa alla sicurezza dei prodotti cosmetici è stata ritenuta riconducibile alla categoria dei reati contro l’igiene e la sanità pubblica.

  • Regolamento (CE) n. 1223/2009

    garantendo un livello elevato di tutela della salute umana

    La finalità di tutela della salute umana propria della disciplina sui prodotti cosmetici consente di qualificare le violazioni penalmente sanzionate come reati contro l’igiene e la sanità pubblica ai fini dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010.

  • art. 22, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 114/1998

    Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dei provvedimenti impugnati; il giudice non ne ha fornito una distinta applicazione decisiva.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010, rientrano tra i reati contro l’igiene e la sanità pubblica le violazioni penalmente sanzionate di discipline specificamente dirette a garantire un elevato livello di tutela della salute umana, anche quando la singola fattispecie non sia espressamente ricompresa in un’elencazione legislativa tipizzata.
  • Il decreto penale di condanna divenuto esecutivo e non opposto è equiparabile a una sentenza irrevocabile di condanna quanto agli effetti dell’accertamento penale e può costituire il presupposto per l’applicazione delle cause ostative all’esercizio di un’attività commerciale.
  • La sostituzione del legale rappresentante e la presentazione di una nuova SCIA non fanno venir meno l’interesse ad accertare la legittimità di provvedimenti che abbiano inibito in precedenza l’attività commerciale della medesima società, anche se l’inibizione ha avuto durata limitata.
  • Una domanda risarcitoria proposta in termini generici, senza specificazione del danno e degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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