Sentenza n. 2059/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, n. 3443/2024, recante condanna al pagamento di somme in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, notificata il 19 luglio 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, contributo unificato, CPA e IVA, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora non inferiore a euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza di passaggio in decisione senza discussione, poiché non prevista dalle disposizioni processuali vigenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la mancata impugnazione della sentenza civile e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, così riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, precisando che l’incarico deve essere svolto senza compenso aggiuntivo in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora consistente negli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta. Ha posto a carico dell’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 552,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Ha precisato che il munus del commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura indicata.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giurisdizionale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e disporre penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È applicato per disporre, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto sino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla mancata impugnazione del titolo, integra i presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi ai decreti ex legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria definitiva nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancata impugnazione del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento entro un termine prefissato e di adottare contestualmente misure sostitutive.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, individuandolo anche in un dirigente dell’amministrazione obbligata e consentendogli di delegare l’incarico a un dirigente o funzionario dotato di adeguata competenza.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge Pinto.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora, anche nella forma degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta.
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