Sentenza del 30/09/2016 n. 19476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IRPEG e ILOR, emessa sulla base di un avviso di accertamento già oggetto di giudizio. Dopo la cassazione con rinvio della sentenza d'appello, la causa non era stata riassunta entro il termine perentorio di un anno. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo che, in assenza di una formale ordinanza di estinzione, l'accertamento non fosse ancora definitivo e che i termini di prescrizione e decadenza decorressero solo dalla comunicazione di tale provvedimento. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'estinzione per mancata riassunzione opera automaticamente e che la definitività dell'accertamento decorre dalla scadenza del termine per riassumere il giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo dell'Agenzia delle entrate, rigettato il primo motivo e respinto il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha stabilito che, nel processo tributario, la mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione determina automaticamente l'estinzione dell'intero processo, senza necessità di una specifica ordinanza del giudice. Da tale scadenza l'avviso di accertamento diventa definitivo e, conseguentemente, decorrono i termini di prescrizione e decadenza per la riscossione. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 392 e 393 c.p.c.
La riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio può essere fatta non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione; se la riassunzione non avviene entro tale termine, "l'intero processo si estingue".
La mancata riassunzione entro il termine annuale comporta l'estinzione automatica dell'intero processo, senza che sia necessario un ulteriore provvedimento giudiziale.
art. 63, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
Le parti sono tenute a riassumere la causa nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza; se la riassunzione non avviene entro tale termine, "l'intero processo si estingue".
Nel processo tributario, l'omessa riassunzione dopo il rinvio disposto dalla Cassazione determina l'estinzione del processo e la definitività dell'avviso di accertamento, che costituisce l'oggetto del giudizio.
art. 68 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la riscossione dei tributi durante e dopo il giudizio tributario; una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, l'amministrazione può procedere alla riscossione definitiva.
artt. 14, lett. b), 15 e 17, lett. c), D.P.R. n. 602/1973
Le disposizioni regolano l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme derivanti da accertamenti definitivi. La possibilità di attivare compiutamente la riscossione decorre dalla definitività dell'atto impositivo.
art. 2945, comma 3, c.c.
È stato invocato dalla contribuente per sostenere che gli effetti interruttivi della prescrizione non si sarebbero protratti per tutta la durata del processo estinto. La Corte ha tuttavia ritenuto infondato il ricorso incidentale, individuando nella scadenza del termine per la riassunzione il momento rilevante per la decorrenza dei termini.
Massime di principio
- Quando una causa tributaria viene rinviata dalla Cassazione, la parte interessata deve riassumerla entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza; in mancanza, il processo si estingue automaticamente.
- L'estinzione per mancata riassunzione non richiede necessariamente un'ordinanza o una comunicazione formale del giudice per produrre effetti.
- Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio rende definitivo l'avviso di accertamento impugnato, perché l'avviso è l'oggetto del processo e non un semplice atto processuale.
- I termini di prescrizione e decadenza per la riscossione decorrono dalla scadenza del termine utile per la riassunzione non effettuata, non dalla data di una successiva ordinanza di estinzione.
- La cartella fondata su un accertamento divenuto definitivo per mancata riassunzione può quindi essere legittima se notificata nel rispetto dei termini decorrenti dalla scadenza del termine annuale.
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