Cassazione Civile, Ordinanza n. 10345/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La vicenda origina da un precedente giudizio di legittimità in materia tributaria nel quale la Corte di cassazione, con ordinanza n. 33578/2024, aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, condannando l'Agenzia al pagamento delle spese. Il difensore del contribuente, costituito come antistatario, ha poi promosso un ricorso per correzione di errore materiale lamentando che nel dispositivo dell'ordinanza fosse stata omessa la statuizione di distrazione delle spese processuali in suo favore, nonostante tale richiesta fosse stata formulata in calce alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. La Corte ha esaminato se l'omissione potesse essere emendata tramite il procedimento di correzione degli errori materiali e ha ritenuto sussistenti i presupposti per integrare il dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto la domanda di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel dispositivo della precedente ordinanza n. 33578/2024, dopo le parole "CPA ed Iva di legge", fosse aggiunta la locuzione "con distrazione in favore del difensore del controricorrente". La Corte ha ritenuto applicabile il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. anche in cassazione, richiamando altresì l'art. 391-bis c.p.c. e la disciplina transitoria della riforma Cartabia. Non vi è stata difesa della controparte nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Consente la correzione degli errori materiali o di calcolo del provvedimento giudiziale quando l'errore sia emendabile senza incidere sul contenuto decisorio.
art. 288 c.p.c.
Regola il procedimento di correzione degli errori materiali, richiamato come base del provvedimento emendativo richiesto.
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
La correzione può essere chiesta dalla parte interessata e, secondo il testo vigente, può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
art. 391 c.p.c.
Il testo riformato dalla c.d. riforma Cartabia conferma l'applicabilità del procedimento di correzione anche dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022
Ha modificato l'art. 391 c.p.c. nell'ambito della riforma Cartabia.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
Norma transitoria che rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti già introdotti, quando al 1.1.2023 non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese era stata formulata in calce alla memoria depositata in cassazione ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la relativa richiesta risulti ritualmente formulata nel processo, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, se l'integrazione non comporta una modifica del decisum ma solo il completamento della statuizione accessoria omessa.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione, secondo il coordinamento tra gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
- La correzione dell'errore materiale può essere domandata dalla parte interessata e, nel sistema vigente, può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte.
- In presenza di richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, l'omissione nel dispositivo della relativa formula può essere sanata mediante ordinanza di correzione, ove dagli atti emerga inequivocamente la domanda già proposta.
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