Sentenza n. 1032/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2713/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 2713/2024, relativa all'attribuzione della Carta Docente e delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 2713/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto alla Carta Docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, e aveva condannato il Ministero all'emissione delle carte e all'accredito dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato fondato sul passaggio in giudicato della sentenza e sull'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo risultava documentato e il termine dilatorio per l'esecuzione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in conformità al titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve operare tramite il Processo Amministrativo Telematico; il munus è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la sua applicazione è stata ritenuta necessaria in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato non integralmente eseguito.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione coattiva del titolo; nel caso concreto il termine risultava inutilmente decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal titolo posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La previsione relativa alla nomina e all'operato del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente alle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata formazione del giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione legittimano l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale successiva inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sulla nomina e sull'assenza di compenso del commissario ad acta prevista per l'ottemperanza ai decreti Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 760/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →