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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento DASPO adottato dalla Questura di Forlì-Cesena e notificato il 21 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento DASPO chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il Collegio ha esaminato il fumus boni iuris alla luce degli atti e delle circostanze accertate dall’Autorità di polizia, con particolare riguardo alla presenza del ricorrente sul luogo degli eventi e alla sua partecipazione al contesto degli stessi, pur in assenza di atti di violenza specifica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo dubbia la sussistenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha considerato non revocabile in dubbio, alla luce delle particolari circostanze degli eventi accertati dalla polizia, la presenza del ricorrente in loco e la sua partecipazione al contesto degli eventi, anche se non attraverso specifici atti di violenza. Per tali ragioni, l’adozione del DASPO non è stata ritenuta censurabile al punto da giustificarne la sospensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per la ritenuta carenza, o comunque dubbia sussistenza, del fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento DASPO richiede la sussistenza del fumus boni iuris; quando gli atti evidenziano con adeguato grado di attendibilità la presenza dell’interessato sul luogo degli eventi e la sua partecipazione al relativo contesto, il giudice può negare la misura anche se non risultano specifici atti di violenza direttamente compiuti dall’interessato.
  • La partecipazione rilevante ai fini della legittimità di un DASPO può essere desunta dalle concrete circostanze degli eventi e dal ruolo dell’interessato nel contesto complessivo, senza che sia necessariamente provata la commissione di uno specifico atto violento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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