Cassazione Penale, Ordinanza n. 28074/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto pluriaggravato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza l'erronea valutazione del materiale probatorio e la non condivisibilità del ragionamento decisorio. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività della pena irrogata, censurando la misura del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché rivolto contro la tenuta persuasiva della motivazione e non contro vizi logici manifesti o mancanza di motivazione; ha ritenuto il secondo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, trattandosi di valutazione rientrante nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena in base ai criteri legali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirino soltanto a contestare la persuasività, l'adeguatezza o la puntualità della motivazione, né a proporre una diversa lettura delle prove; sono invece rilevanti solo la mancanza di motivazione, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su aspetti essenziali.
- La valutazione della credibilità delle prove e il loro apprezzamento comparativo appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituiti in cassazione da una diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
- La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi.
Come è indicizzato
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