Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31391/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, con cui veniva richiesto il pagamento di euro 219.181,00 per l’omessa denuncia di una superficie di mq 15.139 ubicata nel porto di Pozzuoli, qualificata dall’ente accertatore come area di parcheggio e di servizio. La CTR Campania aveva accolto l’appello del concessionario della riscossione, ritenendo legittima la pretesa e infondate le eccezioni della contribuente. Nel ricorso per cassazione furono proposti quindici motivi: si contestava, in sintesi, l’ammissibilità dell’appello e della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; si deduceva il difetto di legittimazione del RTI per asserita mancanza dei requisiti di iscrizione all’albo in capo a una delle imprese; si censurava l’ammissibilità dell’appello per difetto di specificità; si lamentava l’insufficienza della motivazione dell’avviso; si sosteneva che, essendo le superfici nel porto e non essendo stato attivato dal Comune il servizio di smaltimento, la TARSU non fosse dovuta; si contestavano il trattamento delle tariffe, il contraddittorio endoprocedimentale, la sottoscrizione dell’atto, nonché la quantificazione delle sanzioni per pluralità di annualità in violazione del regime di continuazione.

La decisione

La Corte ha respinto la gran parte dei motivi, confermando la legittimità della pretesa TARSU e dell’operato del concessionario/ente di riscossione. Ha ritenuto corretto il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle posizioni già facenti capo al gruppo Equitalia, nonché la possibilità per l’Agenzia di stare in giudizio con avvocato del libero foro. Ha inoltre reputato infondate le censure sull’iscrizione all’albo del RTI, valorizzando l’accertamento di merito secondo cui l’impresa priva di iscrizione svolgeva solo attività secondarie di supporto, non soggette a quel requisito. Ha respinto le doglianze sulla motivazione dell’avviso, sul potere impositivo comunale e sull’assenza di contraddittorio preventivo. Ha invece accolto il quattordicesimo motivo, relativo alla corretta rideterminazione delle sanzioni in applicazione del cumulo giuridico/continuazione per violazioni reiterate su più annualità. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle sanzioni, con rinvio per il relativo riesame; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    ha disposto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, qualificando il fenomeno come successione tra enti pubblici

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la rappresentanza processuale dell’Agenzia secondo le modalità riconosciute dalla disciplina speciale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 53 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    il requisito dell’iscrizione all’albo riguarda le imprese chiamate a svolgere le attività principali di accertamento e riscossione, non quelle addette a sole attività secondarie di supporto

  • d.m. 11 settembre 2000, n. 289

    regola l’albo dei soggetti privati abilitati all’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali

  • art. 182 c.p.c.

    l’ordine di regolarizzazione della costituzione in giudizio è risultato superfluo in ragione della legittima rappresentanza processuale dell’Agenzia mediante difensore del libero foro

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’appello è ammissibile se dal contenuto dell’atto emerge comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado, potendo essere reiterate le stesse argomentazioni già spese in primo grado

  • art. 69 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato dalla ricorrente per il tema motivazione dell’accertamento

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    la motivazione dell’atto deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente

  • art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    la tassa è dovuta per superfici occupate o detenute suscettibili di produrre rifiuti; nei porti, se manca l’Autorità portuale, riemerge la competenza comunale

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    la natura demaniale dello specchio d’acqua non esclude di per sé la potestà impositiva comunale, se non opera la disciplina speciale dei porti

  • art. 61 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    il rapporto tra gettito complessivo e costo del servizio concerne i criteri di determinazione della tariffa, non la singola obbligazione tributaria

  • art. 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    prevede una facoltà dell’ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti, non un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    in caso di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi va applicata la sanzione base aumentata secondo il regime della continuazione attenuata, con rideterminazione unitaria della sanzione

  • art. 115 c.p.c.

    nel processo tributario il principio di non contestazione non trasforma l’atto impositivo in un oggetto di ulteriore allegazione a carico dell’Amministrazione oltre quanto già contenuto nell’atto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente nel tema del contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 83, comma 2, d.l. 18 marzo 2020, n. 18

    richiamato per la ritualità della notifica del ricorso in cassazione

  • art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    richiamato per la ritualità della notifica del ricorso in cassazione

  • art. 71 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato in tema di affidamento dell’attività di accertamento e riscossione

  • art. 74 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato in tema di sottoscrizione degli atti della pretesa tributaria

  • art. 76 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’appello è ammissibile quando l’atto di gravame, pur reiterando argomentazioni già svolte in primo grado, esprima in modo chiaro la volontà di contrastare la decisione impugnata e consenta il riesame della causa nel merito.
  • Il subentro ex lege di un nuovo ente pubblico nelle funzioni di riscossione comporta continuità sostanziale e processuale nei rapporti attivi e passivi pendenti, senza che ciò integri, di per sé, violazione del principio di immodificabilità soggettiva del raggruppamento affidatario.
  • In materia di riscossione dei tributi locali affidata a raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dell’iscrizione all’albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 deve essere posseduto dalle imprese che svolgono le prestazioni principali di accertamento e riscossione, non dalle imprese incaricate di sole attività secondarie di supporto, purché tale riparto risulti accertato in fatto dal giudice di merito.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere an e quantum del tributo e di difendersi efficacemente; non sono necessari tutti i dettagli formali se l’identificazione del bene e del presupposto impositivo risulta comunque possibile.
  • In assenza dell’Autorità portuale nel periodo di riferimento, nelle aree portuali riemerge la competenza comunale alla gestione dei rifiuti e, quindi, il potere impositivo TARSU; la natura demaniale dello specchio d’acqua non esclude la tassabilità se l’area è occupata o detenuta e suscettibile di produrre rifiuti.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già posti a base dell’atto impositivo.
  • Per le violazioni tributarie della stessa indole commesse in annualità diverse, la sanzione va rideterminata secondo il regime della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, con applicazione di una sanzione unitaria entro i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.