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Ordinanza

Ordinanza n. 1719/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito della procedura concorsuale per insegnanti di religione cattolica, nella parte in cui il candidato non è stato inserito tra i vincitori per il mancato riconoscimento della riserva relativa al servizio civile nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria per la Diocesi di Agrigento, deducendo il mancato riconoscimento della riserva connessa allo svolgimento del servizio civile nazionale. Ha inoltre impugnato il bando e gli atti presupposti, in via tuzioristica e ove interpretati come ostativi alla valutazione del servizio civile nazionale. L'amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Sicilia, eccezione esaminata e respinta. Il Collegio ha tuttavia rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità per mancata notifica del ricorso a un reale controinteressato, osservando che la controinteressata indicata dal ricorrente non potrebbe subire una lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale. L'impugnazione del bando, proposta soltanto in via tuzioristica e subordinatamente alla sua eventuale interpretazione ostativa, non modifica la competenza territoriale, poiché nella prospettazione del ricorrente il bando non produce effetti lesivi propri; inoltre, la graduatoria impugnata ha effetti limitati alla Regione Siciliana. L'eccezione dell'amministrazione è stata quindi ritenuta infondata. Il Collegio ha rilevato, ai sensi degli artt. 73, comma 3, e 60 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un reale controinteressato, precisando che la persona indicata come controinteressata non sarebbe lesa dall'eventuale accoglimento. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di annullamento: alle parti è stato assegnato il termine perentorio di dieci giorni per depositare memorie sulla questione e la camera di consiglio dovrà essere riconvocata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio lo richiama quale base per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio, assicurando il contraddittorio prima della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio richiama la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, da valutare all'esito del contraddittorio sulla possibile inammissibilità.

  • Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126

    È richiamato quale fonte del decreto dipartimentale attuativo del bando concorsuale impugnato; dal testo non emerge un'interpretazione sostanziale della relativa disciplina.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un bando proposta soltanto in via tuzioristica e subordinatamente alla sua eventuale interpretazione lesiva non modifica, di per sé, la competenza territoriale del TAR quando il bando non produca, secondo la prospettazione del ricorrente, effetti lesivi propri.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per un profilo rilevato d'ufficio, il giudice deve assegnare alle parti un termine perentorio per il deposito di memorie sulla questione, in applicazione del contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La notificazione del ricorso deve essere effettuata nei confronti dei soggetti che siano effettivamente controinteressati, ossia esposti a una lesione concreta derivante dall'eventuale accoglimento; non è sufficiente notificare il ricorso a un soggetto che non subirebbe alcun pregiudizio dalla decisione favorevole al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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