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Sentenza

Sentenza n. 5928/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 15.12.2025, comunicata con pec del 17.12.2025, con riferimento all’aggiudicazione del Lotto n.17 - “Neuronavigatore per chirurgia cerebrale”- CIG B61198FCD8, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso alla suddetta gara, se ed in quanto lesivi degli interessi della Società.

Giustizia amministrativa202600588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 17 per la fornitura di un neuronavigatore per chirurgia cerebrale in favore dell’impresa controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la violazione dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di equivalenza funzionale, risultato e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erroneità, travisamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria dovesse essere esclusa perché priva di caratteristiche tecniche minime richieste per il neuronavigatore, tra cui l’ecografo integrato, la possibilità di circa tre visori e l’utilizzo di fino a tre sonde connesse. Secondo la ricorrente, l’equivalenza non era stata ritualmente dichiarata né dimostrata con documentazione tecnica, come invece imposto dal disciplinare e dal capitolato; inoltre, la commissione avrebbe omesso una motivazione autonoma sul giudizio di equivalenza, limitandosi ad attribuire i punteggi alle offerte difformi. In subordine, ha dedotto il mancato superamento della soglia tecnica minima e l’erroneità o inattendibilità dei punteggi attribuiti. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato una relazione tecnica non datata né sottoscritta; la commissione aveva inoltre svolto un riesame dell’equivalenza soltanto successivamente alla richiesta di autotutela della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha rilevato che l’offerta dell’aggiudicataria non possedeva alcune caratteristiche tecniche minime previste dall’Allegato 1A e che la lex specialis qualificava tali caratteristiche come minime senza esplicitare finalità funzionali tali da consentire di degradarle a meri requisiti funzionali sostituibili mediante equivalenza. In assenza di tale esplicitazione, le caratteristiche sono state ritenute strutturali e la loro carenza avrebbe dovuto comportare l’esclusione, configurandosi una difformità non riconducibile al principio di equivalenza. Anche a voler qualificare alcune caratteristiche come funzionali, il giudizio di equivalenza è stato ritenuto illegittimo: il disciplinare imponeva al concorrente una specifica dichiarazione e documentazione dimostrativa, che l’aggiudicataria non aveva prodotto; la commissione aveva poi omesso di svolgere un autonomo e motivato giudizio di equivalenza prima dell’attribuzione dei punteggi, sovrapponendo la verifica di ammissibilità alla successiva valutazione tecnica. La motivazione successiva resa dalla commissione il 30 ottobre 2025 e la relazione depositata in giudizio non potevano sanare tale omissione, trattandosi di integrazione postuma e di inversione dell’ordine logico delle valutazioni. Il TAR ha quindi annullato in parte qua gli atti impugnati, dichiarato l’inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con l’aggiudicataria e ordinato alla stazione appaltante di procedere a una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente e agli atti conseguenti, nel rispetto del codice dei contratti pubblici. Il Policlinico è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite; spese compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata indetta come procedura aperta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle specifiche tecniche e alla loro applicazione nella gara.

  • Allegato II.5, Parte II, A, punti 7 e 8, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in materia di specifiche tecniche e principio di equivalenza.

  • art. 105 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla lex specialis tra i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare l’equivalenza delle soluzioni offerte.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 68 d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla giurisprudenza quale disciplina previgente del principio di equivalenza, riprodotta nell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza consente l’ammissione di un prodotto non identico a quello descritto dalla lex specialis solo quando esso assicuri una conformità sostanziale e funzionale alle prestazioni richieste; non consente invece l’offerta di un aliud pro alio, cioè di un prodotto sostanzialmente diverso da quello oggetto della gara.
  • Quando la lex specialis individua determinate caratteristiche come tecniche minime e non esplicita le finalità o i bisogni funzionali che tali caratteristiche intendono soddisfare, la loro carenza può essere qualificata come difformità strutturale non sanabile mediante il principio di equivalenza e idonea a determinare l’esclusione dell’offerta.
  • Se la lex specialis subordina il ricorso all’equivalenza alla presentazione di una specifica dichiarazione e di documentazione dimostrativa, l’operatore economico deve assolvere tale onere; la stazione appaltante non può riconoscere implicitamente l’equivalenza in assenza della documentazione prescritta.
  • Il giudizio di equivalenza funzionale costituisce una verifica preliminare di ammissibilità dell’offerta e deve precedere logicamente l’attribuzione dei punteggi tecnici; non è legittimo sostituire tale verifica con una mera differenziazione dei punteggi assegnati alle offerte difformi.
  • Quando l’offerta è difforme dalle specifiche tecniche e la documentazione non dimostra autonomamente l’equivalenza, la stazione appaltante deve motivare in modo espresso le ragioni per cui il prodotto soddisfa comunque le funzionalità richieste. Una motivazione resa successivamente, dopo la contestazione dell’aggiudicazione o nel corso del giudizio, non può sanare l’omissione originaria mediante integrazione postuma.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusionePrincipio di equivalenza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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