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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29871/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Parma. I motivi dedotti riguardavano: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di occultamento delle scritture contabili; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta; c) richiesta subordinata di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, assumendo che il termine fosse già decorso alla data di proposizione del ricorso. La Corte ha ritenuto i primi motivi generici, reiterativi e diretti a contestare il merito della ricostruzione probatoria, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, perché il termine va computato con riferimento alla lettura del dispositivo della sentenza di appello e, comunque, la inammissibilità del ricorso impedisce di attribuire rilievo al tempo successivo alla pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi relativi all'elemento soggettivo e alla dichiarazione fraudolenta inammissibili perché generici e sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito; ha considerato manifestamente infondata anche la questione di prescrizione, poiché il termine non risultava decorso alla data rilevante per il computo, cioè la lettura del dispositivo della sentenza di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Sono le norme incriminatrici poste a base della contestazione: occultamento o distruzione di documenti contabili e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, richiamate come reati contestati e confermati nei gradi di merito.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte lo richiama come norma che punisce la condotta di occultamento delle scritture, ritenendo che la falsità iniziale sull'inesistenza del libro inventari e la successiva consegna di un libro manomesso fossero condotte centrali nella ricostruzione del reato.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    È richiamato come base della contestazione per la dichiarazione fraudolenta; la Corte non rilegge il fatto nel merito ma conferma che la motivazione d'appello aveva valorizzato documentazione incongrua e fatture prive di effettività.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è espressamente indicato, ma la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, affermando l'inammissibilità delle censure che mirano a una diversa valutazione del merito.

  • art. 172 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo; la decisione richiama il principio di calcolo del termine di prescrizione con riferimento alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non al deposito della motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono deducibili censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del merito o nella contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella motivatamente accolta dal giudice di merito.
  • Sono inammissibili le doglianze che contestano la persuasività o la puntualità della motivazione senza indicare una reale mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali della decisione.
  • Quando la sentenza impugnata fornisce una motivazione articolata e coerente su dati fattuali significativi, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale percorso argomentativo; la mancata confutazione puntuale delle rationes decidendi determina l'inammissibilità delle censure.
  • Ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna in appello, non il successivo deposito della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di attribuire rilievo a eventuali fatti successivi alla pronuncia della sentenza impugnata, ai fini della verifica dell'estinzione del reato.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento di documenti contabiliDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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