Cassazione Penale, Sentenza n. 5248/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP relativo a beni mobili strumentali intestati alla "3D Soluzioni s.r.l.s.". Si contestava la carenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" parametrato alla societa ricorrente e non surrogabile da valutazioni sul presunto ruolo di amministratore di fatto del padre (Di Domenico Vincenzo); si censurava altresì l'ininfluenza temporale di condotte risalenti (fatti avvenuti anni prima), la mancata indicazione di concreti elementi soggettivi e oggettivi fondanti il rischio di dispersione dei beni e la conferma del provvedimento per finalità diverse (finalità impeditiva) da quelle per cui era stato originariamente disposto. Inoltre si denunciava la mancata considerazione di una consulenza tecnica e della solidità patrimoniale della "3D Soluzioni".
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso della societa come terzo interessato ma ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata. La motivazione del tribunale del riesame, pur concisa, è stata ritenuta sufficiente: il "periculum in mora" è stato desunto dalle modalita della condotta contestata e dal ruolo attribuito al ricorrente nell'ambito del disegno criminoso del padre, con concreto rischio di dispersione dei beni oggetto di sequestro utile alla futura confisca. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha impugnato in Cassazione il "fumus commissi delicti" e quindi non poteva mettere in discussione in questa sede l'esistenza di indizi sufficienti in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta. Quanto all'integrazione del provvedimento con finalità impeditiva, la Corte ha ritenuto che tale integrazione non potesse essere scrutinata in questa sede (richiamando orientamento secondo cui non è consentita), senza però ritenere necessaria quella valutazione ai fini della conferma del sequestro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: richiede una motivazione concisa anche sul "periculum in mora" rispetto alla necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca. La Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame fosse adeguata in relazione al rischio di dispersione dei beni.
art. 240 cod. pen.
Riguarda la confisca per equivalente e la finalità ablativa: il sequestro preventivo è strumentale alla successiva confisca dei beni ritenuti profitto del reato; la Corte ha confermato che il sequestro fosse diretto a preservare la garanzia patrimoniale destinata alla confisca.
art. 322 e art. 324 cod. proc. pen.
Richiamate come norme procedurali relative al riesame e al potere del tribunale di riesame di confermare o modificare i provvedimenti cautelari; la vicenda era pendente davanti al tribunale adito ex artt. 322 e 324 c.p.p.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiama lo standard di persuasività richiesto per le misure cautelari personali; la Corte ha osservato che per le misure reali finalizzate alla confisca non è richiesto lo stesso grado di persuasività richiesto per le misure personali, bastando indizi concreti e persuasivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in sede di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Il terzo intestatario del bene aggredito dal sequestro preventivo è legittimato a impugnare il provvedimento e a contestare sia la fittizietà dell'intestazione sia la sussistenza dei presupposti della confisca (fumus e periculum), ma in cassazione le censure sono ammesse solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali.
- Il "periculum in mora" deve essere motivato, ma la motivazione può essere concisa e desunta sia da elementi oggettivi (natura, consistenza e destinazione dei beni) sia da elementi soggettivi (comportamento dell'onerato) che rendano fondato il timore di dispersione del patrimonio.
- Se il terzo non impugna in cassazione il "fumus commissi delicti", non può in quella sede rimettere in discussione l'esistenza degli indizi che collegano i beni all'illecito; l'assenza di una censura sul fumus limita le possibilità di successo.
- Il tribunale del riesame non può legittimamente confermare il sequestro con finalità diverse da quelle per le quali fu originariamente chiesto e disposto (es.: trasformazione di una misura per confisca in una misura "impeditiva"); tali ragioni non sono scrutinabili se introdotte tardivamente dal giudice, salvo che costituiscano parte della motivazione originaria.
- La temporalità degli atti (fatti anche a distanza di anni) non esclude di per sé la possibilità di desumere il periculum se il complesso indiziario dimostra un concreto rischio di ulteriore dispersione dei beni.
- La cassazione sul sequestro preventivo valuta principalmente la legittimità e la sufficienza della motivazione; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare vizi di legge o una motivazione talmente carente da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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