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Sentenza

Sentenza n. 4706/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2635/2025

Giustizia amministrativa202601601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2635/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuale di € 500,00 per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2635/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 13 giugno 2025 e non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 17 febbraio 2026. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico dell’Amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine concesso per adempiere, restando a carico della parte interessata l’attivazione per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha anche precisato gli obblighi di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza e durata stabilite dal giudice in relazione al termine assegnato per l’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione, relativo al beneficio economico annuale della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all’adempimento dell’incarico.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza non impugnata ha formato giudicato e l’amministrazione non vi dà esecuzione dopo il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare il puntuale e integrale adempimento del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita, per obbligazioni pecuniarie, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo il d.P.R. n. 115/2002; la domanda di liquidazione deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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