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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19266/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su due censure: 1) estinzione del reato di evasione (commesso il 25/01/2011) per prescrizione, deducendo che la prescrizione sarebbe maturata il 25/07/2018, antecedentemente alla sentenza d'appello del 28/04/2021; 2) doglianza sulla dosimetria della pena, con particolare riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., censurata per mancanza di indici concreti di pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di prescrizione perché, essendo stata concessa la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi del previgente art. 175 c.p.p., non si computa, ai fini della prescrizione, il periodo intercorrente tra la notificazione della sentenza contumaciale (10/10/2012) e la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (14/07/2016) che ha disposto la restituzione; ciò impedisce di ritenere sopravvenuta la prescrizione prima della sentenza d'appello. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il giudizio di doglianza generico e non sindacabile in sede di legittimità, osservando che la motivazione del merito (concorde con la sentenza di primo grado) non presenta carenze, contraddittorietà o illogicità macroscopiche e che i giudici del merito hanno adeguatamente motivato l'applicazione dell'aumento di un terzo per recidiva dopo aver valutato intensità del dolo e reiterazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    la norma incriminatrice (evasione) è il titolo del reato per cui l'imputato è condannato; la Corte non mette in discussione la qualificazione del fatto

  • previgente art. 175 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 8)

    previgente art. 175 c.p.p., comma 2 e comma 8

    applicata la regola per la restituzione nel termine per proporre impugnazione: il periodo intercorrente tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione non si considera ai fini della prescrizione; ciò impedisce la maturazione della prescrizione secondo il calcolo prospettato dal ricorrente

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, primo comma, c.p.

    la disposizione che regola l'aumento della pena per la recidiva è stata applicata dai giudici del merito; la Corte di cassazione ha ritenuto motivata la valutazione dei giudici sulla recidiva e sulla pericolosità, non potendo sostituirsi al merito

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. 137/2020

    norma che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura semplificata durante il periodo emergenziale); richiamata come dato processuale

  • art. 15-bis legge n. 67/2014 e legge n. 118/2014 (disciplina transitoria)

    art. 15-bis L. 67/2014, come modificato dalla L. 118/2014

    richiamate per stabilire quale versione del previgente art. 175 c.p.p. fosse applicabile nel calcolo della prescrizione e nella disciplina della restituzione nel termine

Massime di principio

  • La concessione della restituzione nel termine per proporre impugnazione (previgente art. 175 c.p.p.) interrompe o sospende il computo della prescrizione: il tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione non si computa ai fini della prescrizione.
  • In Cassazione non è consentito ribaltare valutazioni di fatto dei giudici del merito (es.: natura del dolo, gravità, personalità del reo, sussistenza della recidiva) salvo che ricorrano vizi di motivazione, contraddittorietà, o illogicità macroscopica; le doglianze generiche sulla dosimetria della pena sono inammissibili.
  • Per contestare l'applicazione della recidiva è necessario dimostrare errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione: non basta dissentire dalla valutazione sul piano della meritevolezza o della pericolosità.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a tutte le interruzioni/sospensioni previste dalle norme processuali e dalla giurisprudenza; una valutazione superficiale delle date può portare a conclusioni errate sulla sopravvenuta estinzione del reato.
  • Quando il ricorso è trattato senza intervento delle parti (es. norme emergenziali), resta comunque possibile per la Corte rigettare motivi manifestamente infondati o inammissibili sulla base degli atti e degli elementi di diritto

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