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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 50 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Termini di riconoscimento per il rimborso di una maggiore accisa versata - Decorrenza per l'applicazione dell'aliquota usi industriali - Soggetti legittimati al rimborso delle accise indebitamente pagate - Estensione diritto al rimborso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società I.. S.r.l. aveva pagato per errore, a causa di un'opzione di fornitura sbagliata imposta dal fornitore A.T. Srl, accise applicate per usi civili anziché l'aliquota ridotta per usi industriali sul consumo di gas naturale. Dopo aver ottenuto il riconoscimento dell'aliquota ridotta dal 08/09/2016, I.. ha richiesto il rimborso delle maggiori accise versate nel periodo settembre 2014 - agosto 2016 (importo richiesto per accise: Euro 17.280,59). L'Agenzia delle Dogane ha negato il rimborso sostenendo da un lato che il riconoscimento dell'agevolazione opera "ex nunc" (art.10-bis L.241/90) e che la decorrenza dell'aliquota industriale opera dalla data di richiesta al fornitore, e dall'altro che il diritto al rimborso spetterebbe solo al soggetto obbligato al pagamento (il venditore). I.. ha impugnato il diniego.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di I.. S.r.l. in favore del rimborso. La Corte ha ritenuto che l'art.14, comma 2 del D.Lgs. n.504/1995 non limiti soggettivamente il diritto al rimborso e che il soggetto che abbia effettivamente pagato indebitamente l'accisa possa chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione. Per ragioni di effettività e di tutela del contribuente (anche in considerazione di giurisprudenza di legittimità e principi comunitari), la decisione amministrativa di diniego è stata riformata implicitamente confermando l'accoglimento del ricorso e disponendo il rimborso delle somme indebitamente versate (importo di riferimento indicato in giudizio: Euro 17.280,59 con interessi). Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis L. 241/1990

    Richiamata dall'Amministrazione per sostenere che il riconoscimento di un trattamento agevolato può avere efficacia ex nunc e che, pertanto, l'aliquota agevolata si applicherebbe dal momento della richiesta; la Corte ha considerato tale principio inquadrabile come regola procedurale/interpretativa ma non determinante a escludere il rimborso da parte del reale pagatore ove la legge sul rimborso non ponga limitazioni soggettive.

  • art. 14, comma 2 D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico accise)

    Stabilisce che l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. La Corte ha interpretato la disposizione come neutra rispetto alla soggettività del richiedente, ritenendo legittimato al rimborso chi dimostri di aver effettivamente e indebitamente pagato l'imposta.

  • Allegato 1 D.Lgs. 504/1995

    Contiene le aliquote per usi industriali; citato dall'Amministrazione per sostenere l'applicazione dell'aliquota ridotta dalla data di richiesta al fornitore.

  • D.Lvo 22/10/2016 n. 193, art. 4-ter

    Riferito dall'Amministrazione per argomentare la posizione del venditore come soggetto coinvolto nella rivalsa dell'imposta; la Corte non ha ritenuto questo elemento idoneo ad escludere il diritto di rimborso del pagatore effettivo.

  • Cass. n. 23518/2008

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'art.14 TUA non indica limitazioni soggettive e che chi dimostra di avere indebitamente pagato l'imposta può chiedere il rimborso; la Corte ha fatto proprio questo orientamento per sostenere la legittimazione del contribuente.

  • Sezioni Unite Cass. n. 6589/2009

    Richiamata come supporto alla lettura estensiva del diritto al rimborso a favore del reale pagatore.

  • Cass. n. 9657/2013 e n. 29980/2019

    Citazioni di indirizzi giurisprudenziali più recenti che propongono una lettura restrittiva (legittimazione del solo venditore); la Corte regionale ha ritenuto tali orientamenti non convincenti alla luce dei principi di effettività e delle difficoltà pratiche che ne deriverebbero.

  • Cass. 17/1/2020 n. 902 e giurisprudenza CGUE richiamata (es. C-564/15 e C-660/661/16)

    Riferimenti a principi di effettività del diritto europeo che giustificano che, in casi in cui il rimborso diretto al fornitore sia impossibile o eccessivamente gravoso, il consumatore possa ottenere il rimborso anche dall'autorità fiscale; utilizzati dalla Corte per rafforzare la tesi della tutela dell'effettivo pagatore.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente versata può spettare al soggetto che dimostri di aver effettivamente pagato l'imposta, non solo al venditore/intermediario, salvo diversa e chiara previsione normativa.
  • L'Amministrazione può sostenere che l'aliquota agevolata opera ex nunc dalla richiesta al fornitore, ma ciò non esclude automaticamente la possibilità di ottenere il rimborso per somme indebitamente pagate anteriormente, purché si rispettino i termini di decadenza (art.14 TUA, due anni dalla data di pagamento) e si provi l'effettivo pagamento.
  • In presenza di errori di fatturazione/fornitura imputabili al fornitore, il consumatore/utilizzatore dovrebbe raccogliere e conservare tutta la documentazione (contratti, fatture, comunicazioni al fornitore, richieste all'Amministrazione) per poter ottenere il rimborso direttamente dall'Amministrazione o, se necessario, agire nei confronti del fornitore.
  • Per garantire l'effettività del diritto al rimborso (principio europeo), il sistema deve consentire al reale pagatore di ottenere il recupero dell'imposta anche in situazioni in cui rivolgersi al venditore sia impossibile o eccessivamente gravoso (es. fallimento del fornitore); pertanto è possibile giustificare un'azione diretta contro l'Amministrazione in tali ipotesi.
  • In caso di contrasto tra orientamenti giurisprudenziali, la tutela pratica del contribuente può prevalere sulla rigidità interpretativa amministrativa: in dubbio, raccogliere tempestivamente prove e, se necessario, ricorrere al giudice tributario per ottenere il rimborso.

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