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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34382/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2014, emesso nei confronti di una cooperativa in liquidazione mediante metodo induttivo, e da un separato atto di irrogazione di sanzioni notificato al soggetto ritenuto amministratore di fatto della cooperativa. In primo grado i ricorsi del contribuente sono stati rigettati; in appello la CTR ha accolto solo in parte il gravame, escludendo però la responsabilità personale del soggetto per le sanzioni, sul rilievo che la mera qualifica di amministratore di fatto non bastasse e che occorresse provare che egli avesse agito nel proprio interesse e tratto un vantaggio personale dal sistema evasivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse utilizzato formule vaghe e non avesse esaminato le articolate difese dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e la nullità sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile. Nel caso concreto, la CTR aveva esposto in modo sufficiente lo svolgimento del giudizio e aveva motivato il decisum individuando il punto decisivo nella mancata prova, da parte dell'Ufficio, che l'amministratore di fatto avesse agito nel proprio personale interesse e tratto un indebito vantaggio dal sistema evasivo. La motivazione è stata quindi ritenuta sopra la soglia del minimo costituzionale, anche se eventualmente discutibile nel merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. La Corte ha altresì precisato che, essendo soccombente una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 269/2003

    Per la CTR non è sufficiente la mera qualifica di amministratore di fatto per imputare le sanzioni alla persona fisica; occorre la prova che questa abbia agito nel proprio personale interesse e che la società sia stata costituita artificiosamente nel solo interesse del soggetto fisico.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina della motivazione della sentenza tributaria per denunciare la nullità della decisione di appello.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata per dedurre il vizio di motivazione della sentenza della CTR.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della nullità per difetto di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della necessaria esposizione della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per ottenere la cassazione della sentenza per nullità derivante da motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale e non consente più censure per insufficienza o contraddittorietà se non nei casi di anomalia estrema.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Costituisce il parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione, violato solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata solo per il testo introduttivo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile la sola insufficienza motivazionale.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio e costringe l'interprete a ipotesi integrative esterne al testo della sentenza.
  • In tema di sanzioni tributarie riferite a società di capitali o strutture societarie analoghe, la mera prova della qualifica di amministratore di fatto non basta, di per sé sola, a fondare la responsabilità personale della persona fisica se non è dimostrato un suo personale interesse e un indebito vantaggio tratto dal meccanismo evasivo.
  • Quando il giudice di merito individua il nucleo decisivo della controversia e spiega, sia pure sinteticamente, perché ritiene non raggiunta la prova di un fatto costitutivo della pretesa, la motivazione supera il minimo costituzionale ed è insuscettibile di cassazione per mera inadeguatezza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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