Cassazione Penale, Sentenza n. 18014/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva riformato una precedente decisione del Tribunale di Catania (che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari). Con un unico motivo deduceva l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione rispetto agli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale di Catania aveva già fondato la modifica della misura sulla distanza temporale dei fatti e sull'assenza di legami con la criminalità organizzata dopo il trasferimento in Veneto (2018), mentre il Tribunale del Riesame avrebbe adottato valutazioni autoreferenziali e non avrebbe assolto all'onere di una motivazione rafforzata richiesto per una decisione in peius. La difesa ha inoltre contestato l'uso, a supporto della riforma, di indagini successive su reati differenti rispetto a quelle valutate nella fase cautelare, per le quali era stata esclusa la gravità indiziaria in relazione all'art. 416-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente documentato la propria scarcerazione per decorrenza dei termini della misura cautelare. Il ricorrente non ha dimostrato un residuo interesse alla decisione; la Corte ha precisato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. deve persistere fino al momento della decisione. Poiché la causa della carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, la Corte ha escluso la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende. Si è inoltre rilevato che i difensori avevano rinunciato alla discussione orale ma non al ricorso.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del giudice; dal testo emerge che è stato invocato quale parametro per valutare la logicità e completezza della motivazione impugnata
art. 275 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi a sostegno della misura cautelare
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva relativa alla correttezza della decisione e alla necessità di adeguata motivazione
art. 310 cod. proc. pen.
Invocato nella critica alla motivazione del provvedimento di riesame, come norma rilevante per le modalità di decisione sulle misure cautelari
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla contestazione di associazione mafiosa: nel testo si segnala che indagini successive, per le quali era stata esclusa la gravità indiziaria in fase cautelare, sono state utilizzate dal Riesame, circostanza contestata dalla difesa
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Norma interpretata dalla Corte come condizione di ammissibilità delle impugnazioni: richiede un interesse concreto e persistente fino alla decisione; assunta a base per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Giurisprudenza (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta)
Richiamata come principio secondo cui la rimessione in libertà dell'imputato, intervenuta prima della decisione, può comportare l'inammissibilità del ricorso se l'eventuale accoglimento non rimuoverebbe un danno concreto
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se, per sopravvenuta vicenda (es. scarcerazione per decorrenza dei termini), viene a mancare l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla rimozione del provvedimento impugnato
- L'interesse ad impugnare deve persistere fino al momento della decisione e mirare a rimuovere un pregiudizio effettivo; la sua mancanza determina inammissibilità ex art. 568, comma quarto, c.p.p.
- La rinuncia alla discussione orale non equivale a rinuncia al ricorso; sono distinte e la prima non comporta automaticamente decadenza dalla tutela in cassazione
- La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: non si applicano condanne per spese processuali né obblighi di pagamento alla Cassa per le ammende
- Quando un giudice peggiora la posizione dell'imputato (decisone in peius), grava su di lui un onere motivazionale rafforzato: deve emergere chiaramente la valutazione degli elementi che giustificano il peggioramento
- Valutazioni basate su indagini successive o su elementi relativi a reati differenti possono essere contestate se non adeguatamente motivate e se non risultano pertinenti rispetto alla misura cautelare che si riesamina
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