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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23983 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva del 12,5%, pari a lire 6.098.816.000, versata sulla plusvalenza derivante dalla cessione di azioni Unicredito. Sosteneva che l'esenzione prevista dalla L. n. 489 del 1993 e dalla direttiva del Ministero del Tesoro del 18 novembre 1994, riferita al trasferimento di azioni ricevute a seguito di conferimenti e finalizzato alla diversificazione del patrimonio, dovesse applicarsi anche a operazioni sostanzialmente assimilabili, come quelle realizzate dalla Fondazione. La censura riguardava quindi l'interpretazione estensiva della disciplina agevolativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il quesito di diritto formulato dalla Fondazione non rispettava i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., perché non descriveva adeguatamente i fatti concreti, non indicava con precisione la regola applicata dal giudice di merito e non formulava una diversa regola giuridica sufficientemente determinata. La Corte ha inoltre rilevato la carenza di autosufficienza del ricorso e ha osservato che, anche nel merito, l'estensione dell'agevolazione a operazioni diverse dal conferimento avrebbe incontrato rilevanti ostacoli, trattandosi di una norma agevolativa e derogatoria. La Fondazione è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto deve consentire alla Corte di comprendere, dalla sua sola lettura, l'errore giuridico imputato al giudice di merito.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, il quesito deve essere concreto e completo: deve riassumere i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice e precisare la diversa regola che si chiede di applicare. Un quesito generico, astratto o meramente interrogativo determina l'inammissibilità del ricorso.

  • L. 30 luglio 1990, n. 218, art. 7, comma 2

    Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze.

    La disciplina agevolativa era originariamente collegata ai conferimenti di aziende o rami d'azienda bancaria nell'ambito della ristrutturazione degli istituti di credito pubblici.

  • L. 26 novembre 1993, n. 489, art. 1, comma 4, come modificato dalla L. 3 luglio 1994, n. 474, art. 1, comma 7-ter

    Non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento sia deliberato secondo direttive ministeriali per la diversificazione del rischio degli investimenti.

    Il beneficio riguarda il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti e non, in via generale, qualsiasi cessione o operazione azionaria. La Corte ha sottolineato che, trattandosi di agevolazione derogatoria, non può essere estesa oltre i casi previsti dalla legge.

  • Direttiva del Ministero del Tesoro 18 novembre 1994, art. 2, comma 3

    Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione.

    La direttiva attua la legge e collega il beneficio al trasferimento di azioni detenute nella società conferitaria e provenienti dal conferimento, purché l'operazione realizzi il parametro minimo di diversificazione. Non introduce autonomamente un'estensione dell'agevolazione a fattispecie diverse.

  • Art. 14 preleggi

    Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Le norme agevolative ed eccezionali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate per analogia a operazioni soltanto ritenute sostanzialmente simili.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge deve essere accompagnato da una specifica e corretta individuazione dell'errore interpretativo e della regola alternativa applicabile al caso concreto.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale concede un'esenzione o un'agevolazione in presenza di presupposti specifici, il beneficio non può essere esteso automaticamente a operazioni economicamente simili ma giuridicamente diverse.
  • Per applicare un'agevolazione collegata a un conferimento, occorre dimostrare puntualmente che le azioni trasferite siano effettivamente quelle ricevute a seguito del conferimento e che siano rispettati tutti i requisiti normativi, inclusi quelli relativi alla diversificazione.
  • Le autorizzazioni o approvazioni ministeriali che attestano il rispetto di parametri amministrativi non sostituiscono la verifica degli ulteriori presupposti fiscali previsti dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto deve essere costruito sulla fattispecie concreta e indicare chiaramente fatti, regola applicata e regola alternativa richiesta; una domanda generica sull'estensione della norma rende il ricorso inammissibile.
  • La parte che invoca un beneficio fiscale deve documentare in modo completo deliberazioni, autorizzazioni, natura delle operazioni, provenienza e numero delle azioni, corrispettivi e collegamento tra conferimento e successivo trasferimento.
  • La decisione non ha stabilito definitivamente nel merito se le operazioni della Fondazione fossero assimilabili ai conferimenti: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenze processuali, pur con considerazioni della Corte fortemente orientate verso un'interpretazione restrittiva dell'agevolazione.

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