Cassazione Penale, Sentenza n. 20170/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di pertinenza dei motivi (errore nella collazione dei documenti e dei riferimenti agli imputati e ai capi di imputazione). Conseguentemente sono rimaste ferme le condanne confermate in appello e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Bari, della condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia (20/10/2020) per il reato in concorso di ricettazione (artt. 81, 110, 648 c.p.) relativo a numerosi pezzi e attrezzi provenienti da veicoli rubati. In Cassazione i ricorsi, pur formalmente intestati ai medesimi procedimenti e imputati, contenevano motivi che si riferivano in realtà a diverso imputato indicato come "Bruno" e ad altro coimputato non nominato, nonché a capi di imputazione completamente diversi (ricettazione/manufatti pirotecnici pericolosi indicati come "capo D" e "capo E"). Per la Corte Suprema questo errore di collazione/resoconto rendeva i motivi inconferenti rispetto al processo dedotto in cassazione e impediva qualsiasi scrutinio di merito o di diritto sui punti dedotti
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: applicata in sede di merito per qualificare la partecipazione dei due imputati alla ricettazione; richiamata nel contesto della sentenza impugnata
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone: richiamata insieme all'art. 81 per configurare la responsabilità in concorso
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: reato per il quale i due imputati erano stati condannati in primo e secondo grado; la cassazione non ha esaminato il merito perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Previsione sulla trattazione orale: le parti non hanno richiesto la trattazione orale; la causa è stata pertanto trattata con contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 176/2020)
Norma che consente la trattazione con requisitoria scritta e contraddittorio scritto: applicata nel procedimento e prodotta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla esposizione dei motivi nella relazione della Corte: la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 546 cod. proc. pen.
Norma rilevante nei motivi di cassazione (richiamata dai ricorrenti): la Corte ha ritenuto che, per effetto dell'errore di collazione che rendeva i motivi incomparabili con il processo impugnato, non fosse possibile alcun esame ai sensi delle regole di ammissibilità e motivazione previste dal codice
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata nei motivi dai ricorrenti (tra le norme oggetto di doglianza); la Corte non ha proceduto all'esame di merito delle questioni invocate perché i motivi erano inconferenti
art. 448 cod. proc. pen.
Richiamata nei motivi di cassazione: la sua verifica non è stata possibile per l'inammissibilità complessiva dei ricorsi
art. 544 cod. proc. pen.
Norma richiamata nei motivi (relativa alla motivazione della sentenza): la Corte non ha potuto esaminare le doglianze per difetto di pertinenza dei motivi
art. 69 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti): evocata nei motivi per contestare il calcolo della pena, ma non esaminata dalla Corte per inammissibilità del ricorso
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle recidive o reiterazione: indicata nei motivi per la quantificazione della pena; non valutata dalla Corte in ragione dell'inammissibilità
art. 99 cod. pen.
Norma sui criteri per la determinazione della pena: richiamata nei motivi ma non esaminata per i motivi formali di inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o presentato con colpa: applicata per irrogare agli odierni ricorrenti il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere pertinenti e riferirsi esattamente al provvedimento, ai numeri di ruolo e agli imputati oggetto dell'impugnazione: errori di collazione che portano a riferimenti a diversi imputati o capi d'imputazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- È essenziale verificare la corrispondenza tra l'intestazione formale del ricorso (numeri RG, nominativi) e il contenuto dei motivi: discrepanze sostanziali impediscono il sindacato della Corte di Cassazione
- Se la parte non richiede la trattazione orale, il procedimento può essere trattato con contraddittorio scritto (norme emergenziali e successive proroghe), con conseguente decisione sulla base degli atti scritti
- La Procura in Cassazione può chiedere l'inammissibilità tramite requisitoria scritta; la Corte può seguirne la richiesta se emergono vizi formali tali da impedire l'esame di merito
- La presentazione di ricorsi contenenti errori gravi o colpevoli può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare l'inammissibilità è buona pratica: controllare la corrispondenza del fascicolo, indicare esattamente i capi impugnati, nominare correttamente tutti i coimputati interessati e allegare documentazione coerente con i motivi dedotti
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