Ordinanza n. 173/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Avellino prot. n.-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, col quale è stata rigettata, ai sensi degli artt. 1,5,8,11,12,127 del T.U.L.P.S, l’istanza presentata in data -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla “rappresentanza” nell’attività di commercio di oggetti preziosi al minuto nuovi e usati, ai sensi dell’art. 127 T.U.L.P.S., per la persona ivi indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di autorizzazione alla rappresentanza nell'attività di commercio al minuto di oggetti preziosi nuovi e usati
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura di Avellino ha rigettato l'istanza volta a ottenere, ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S., l'autorizzazione alla rappresentanza nell'attività di commercio al minuto di oggetti preziosi nuovi e usati. Il diniego era fondato sul giudizio di inaffidabilità della persona proposta come rappresentante, basato su precedenti penali ritenuti gravi. In sede cautelare, i ricorrenti hanno contestato la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza, evidenziando la risalenza nel tempo dell'ultima condanna, emessa circa quarant'anni prima, la buona condotta successivamente tenuta e lo svolgimento di un'attività lavorativa ultratrentennale alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, fino al collocamento a riposo per limiti di età.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione definitiva degli effetti del diniego, ma ai fini del riesame da parte del Questore. A un primo sommario esame, il giudice ha ritenuto che l'autorità di pubblica sicurezza non sembrasse avere adeguatamente valutato in termini attuali l'inaffidabilità del soggetto proposto come rappresentante. La valutazione avrebbe dovuto considerare, insieme alla gravità dei precedenti, la loro notevole risalenza temporale, la buona condotta mantenuta nel periodo successivo e la stabile attività lavorativa svolta per oltre trent'anni presso l'Agenzia delle Entrate. Il Questore è stato invitato a riesaminare il provvedimento entro trenta giorni. È stata fissata la camera di consiglio del 23 giugno 2026 per verificare l'esito del riesame. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 127 T.U.L.P.S.
Disciplina l'autorizzazione relativa al commercio di oggetti preziosi e costituisce la base normativa dell'istanza di autorizzazione alla rappresentanza.
artt. 1, 5, 8, 11 e 12 T.U.L.P.S.
Richiamati nel decreto di rigetto quale fondamento della valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e ha consentito al TAR di accogliere l'istanza ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.
Massime di principio
- Nel valutare l'affidabilità richiesta per il rilascio di un'autorizzazione di pubblica sicurezza, l'amministrazione deve formulare un giudizio attuale e concreto, considerando non solo la gravità dei precedenti penali, ma anche la loro risalenza temporale e la condotta successiva dell'interessato.
- La risalenza di circa quarant'anni dell'ultima condanna, associata a una condotta successiva regolare e a una stabile attività lavorativa ultratrentennale presso una pubblica amministrazione, può rendere inadeguatamente attuale un giudizio di inaffidabilità fondato esclusivamente sui precedenti penali.
- In sede cautelare, quando emergono carenze nella valutazione attuale dell'affidabilità del richiedente, il giudice amministrativo può accogliere la domanda disponendo il riesame del provvedimento entro un termine, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
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