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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08309/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta dopo accertamento tecnico preventivo e ricorso d'urgenza: la proprietaria di un immobile lamentava infiltrazioni provenienti dal fondo vicino e chiedeva la condanna dei vicini a eseguire opere idonee a eliminarle, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'appello riformava la decisione, accertando l'esistenza di una servitù di scolo delle acque e ritenendo che i lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti sul proprio immobile avessero alterato il deflusso naturale delle acque e determinato le infiltrazioni. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 913 c.c. per errata ricostruzione del rapporto tra i fondi e dell'alterazione del deflusso; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per motivazione ritenuta insufficiente sull'assenza di infiltrazioni prima dei lavori; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato documenti asseritamente nuovi e quindi inutilizzabili; 4) ulteriore doglianza sulla valutazione delle prove e sul preteso travisamento/omesso esame di documenti decisivi; 5) violazione delle norme sulle spese processuali perché la Corte d'appello avrebbe liquidato in favore della parte vittoriosa un importo superiore a quello indicato nella nota spese e non avrebbe ridotto del 50% il compenso per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, ritenendo che le censure investissero sostanzialmente la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito, attività riservate a quest'ultimo. Ha invece accolto il quinto motivo solo nella parte in cui la Corte d'appello aveva liquidato spese di secondo grado in misura superiore a quella richiesta nella nota spese depositata dalla parte vittoriosa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di appello in euro 2.079 oltre accessori, con pagamento in favore dell'Erario. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la marginalità dell'accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 913 c.c.

    Richiamato come norma invocata dai ricorrenti in tema di scolo delle acque; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sul punto sono dichiarati inammissibili per attacco alla valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze che contestano la valutazione delle prove e il preteso travisamento del loro contenuto sono inammissibili quando mirano a ottenere una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura sulla motivazione è stata respinta perché, in realtà, mirava a contestare nel merito l'apprezzamento delle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione documentale in appello non è stata ritenuta decisiva ai fini della decisione, perché utilizzata dalla Corte territoriale solo ad abundantiam e comunque non esclusiva rispetto alla prova orale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione non può eccedere la somma specificamente indicata nella nota spese depositata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata esaminata nei limiti del motivo, ma accolta solo per il profilo della liquidazione eccedente la nota spese.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Quando la parte deposita la nota spese specificando le somme richieste, il giudice non può liquidare un importo superiore a quello domandato.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza sul punto delle spese e ha deciso nel merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 81, 130 e 133

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato incide sul rapporto tra Erario e difensore, ma non comporta automaticamente la riduzione del 50% del compenso dovuto dalla controparte soccombente alla parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Le doglianze che sollecitano una diversa lettura delle prove o contestano l'apprezzamento di fatti e testimonianze sono inammissibili in cassazione, perché la selezione delle fonti di prova e la loro valutazione competono al giudice di merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singolo elemento probatorio o ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga le ragioni del proprio convincimento; possono considerarsi implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione adottata.
  • Un documento prodotto per la prima volta in appello non fonda automaticamente la decisione, se la ratio decidendi si basa principalmente su altre prove ritualmente acquisite; in tal caso la censura sulla sua utilizzazione può risultare non decisiva.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, se la parte deposita nota spese con indicazione specifica dell'importo richiesto, il giudice non può riconoscere una somma superiore a quella domandata.
  • L'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato non comporta, nel rapporto processuale tra le parti, una riduzione automatica del 50% delle spese liquidabili in suo favore; l'eventuale abbattimento riguarda il distinto rapporto tra l'Erario e il difensore ammesso al beneficio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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