Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice di pace di Roma per il reato previsto dall'art. 689 cod. pen. per avere venduto una bottiglia di vodka a una persona minore di quattordici anni senza aver accertato la sua età. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo per vizi di motivazione, errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, lamentando in particolare che il giudice di pace avrebbe fondato la condanna su dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria durante le indagini (nella specie la dichiarazione che "la bottiglia era stata venduta da un suo amico"), violando il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità principalmente sulle circostanze direttamente percepite dall'appuntato dei Carabinieri (presenza della minore in evidente stato di ebbrezza e presenza del gestore sul posto), sicché il ricorrente non ha illustrato l'incidenza decisiva che l'eventuale esclusione della dichiarazione contestata avrebbe avuto sul convincimento del giudice (mancata indicazione dell'effetto sull'eventuale 'prova di resistenza'). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 689 cod. pen.
Norma impiegata per configurare il reato per la vendita di bevande alcoliche a minori (nel caso, vendita di vodka a persona minore di quattordici anni): la condanna è stata pronunciata in base alla ricostruzione fattuale che il titolare aveva venduto l'alcolico alla minore.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
La parte ricorrente invocava l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato in fase di indagine; la Corte osserva tuttavia che, anche ammessa l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, il ricorrente non ha dimostrato che l'espunzione avrebbe inciso sul giudizio complessivo (mancata dimostrazione della rilevanza decisiva dell'elemento illecito).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (nel caso, euro 3.000,00).
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218
Principio secondo cui, quando si deduce l'inutilizzabilità di un elemento di prova, il ricorso per cassazione deve spiegare l'incidenza dell'eventuale eliminazione di tale elemento sulla prova complessiva (prova di resistenza): gli elementi acquisiti illegittimamente sono irrilevanti solo se la loro esclusione lascia comunque insufficiente la restante prova per giustificare il medesimo convincimento.
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione l'utilizzabilità di una prova deve illustrare specificamente e in modo voluto l'incidenza che l'esclusione di quella prova avrebbe sul convincimento complessivo del giudice di merito; l'assenza di tale illustrazione rende il motivo aspecifico e quindi inammissibile.
- Se il giudice di primo grado fonda la sua decisione su elementi di prova indipendenti e direttamente percepiti da ufficiali di polizia giudiziaria (es. constatazione della presenza del minore in stato di ebbrezza), l'eventuale inutilizzabilità di altre dichiarazioni accessorie ha probabilmente incidenza marginale; il ricorrente deve dimostrare il contrario.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato nelle indagini preliminari possono essere oggetto di contestazione per inutilizzabilità, ma la loro esclusione rileva in cassazione solo se l'appellante dimostra che senza tali dichiarazioni il resto delle prove non sarebbe sufficiente a mantenere la condanna (prova di resistenza).
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare, oltre al rigetto del motivo, l'applicazione di sanzioni economiche e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi degli strumenti processuali (es. art. 616 cod. proc. pen.).
- Nella redazione del motivo di cassazione è essenziale la specificità: occorre spiegare il nesso causale tra l'elemento di prova contestato e la decisione di merito, non limitarsi a una generica affermazione di illegittimità.
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