Cassazione Penale, Sentenza n. 7722/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva applicata con decreto penale n. 697/2015, invocando l'applicazione del criterio di conversione più favorevole previsto dall'art. 459, comma 1-bis, c.p.p. (novellato dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150) e, in subordine, la disciplina risultante dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, della L. 24/11/1981, n. 689 (Corte cost. n. 28/2022), che ha abbassato il valore minimo giornaliero di conversione da 250 a 75 euro. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo la nuova disposizione non applicabile al decreto penale divenuto definitivo e invocando il limite del giudicato ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso l'applicabilità retroattiva della novella processuale (art. 459 c.p.p. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022) rispetto a un decreto penale ormai definitivo, in conformità con l'art. 2 c.p.; ha però accolto la richiesta relativa agli effetti della pronuncia di incostituzionalità (Corte cost. n. 28/2022) sull'art. 53 L. n. 689/1981, ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità espugni la norma originaria e possa incidere in sede esecutiva fintanto che l'esecuzione non sia irreversibilmente esaurita. Perciò ha annullato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla misura della pena pecuniaria e, ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p., ha provveduto alla rideterminazione della pena applicando il criterio di 75 euro al giorno: la pena è stata rideterminata in complessivi 7.335 euro (7.250 euro per 97 giorni a 75 euro/giorno + 60 euro già inflitti).
Norme richiamate
art. 459 cod. proc. pen. (novellato dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150), comma 1-bis
La corte ha ritenuto che la novella processuale non possa essere applicata retroattivamente a un decreto penale già divenuto definitivo; quindi non è stata utilizzata per la rideterminazione nel caso di specie
art. 2 cod. pen., comma quarto
Principio di stabilità del giudicato: la modifica normativa non può incidere sulle sentenze e provvedimenti penali definitivi, ostacolando l'applicazione retroattiva della nuova disciplina processuale
art. 53 L. 24/11/1981, n. 689, comma 2
valore giornaliero minimo di conversione: prima 250 euro, secondo la declaratoria di incostituzionalità ridotto a 75 euro
La Corte costituzionale (n. 28/2022) ha dichiarato l'illegittimità della previsione che imponeva un valore minimo di 250 euro, rendendo operabile il valore più favorevole di 75 euro; la corte d'appello ha applicato retroattivamente tale effetto in sede esecutiva dato che la norma colpita è stata espunta dall'ordinamento
Sez. U., sent. n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)
Sezioni Unite n. 42858/2014
Principio secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma sanzionatoria può comportare la non eseguibilità della pena fondata su parametri dichiarati illegittimi, sempre che l'esecuzione non sia irrevocabilmente consumata
Sez. 1, sent. n. 12675 del 13/12/2022 (Huyer)
Giurisprudenza che ammette l'istanza di rideterminazione in executivis della pena pecuniaria applicata con decreto penale quando la declaratoria costituzionale abbia mutato i valori di conversione e l'esecuzione non sia ancora completata
art. 30, comma quarto, L. 11/03/1953, n. 87
Norma richiamata per l'effetto che la declaratoria di incostituzionalità determina la cessazione degli effetti della precedente sentenza quando l'esecuzione non è divenuta irreversibile
art. 168 cod. pen.
Richiamato per giustificare l'interesse all'impugnazione in sede esecutiva a fronte delle vicende che incidono sugli effetti della condanna
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Disciplina la competenza della Corte a provvedere direttamente, ove possibile, alla rideterminazione della pena in sede di annullamento senza rinvio
Massime di principio
- La nuova disciplina processuale più favorevole (es. art. 459 c.p.p. novellato) non si applica retroattivamente quando il provvedimento (decreto penale) è divenuto definitivo, a causa del limite del giudicato ex art. 2 c.p.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma penale o sanzionatoria espunge la norma dall'ordinamento ex tunc: i suoi effetti possono essere estesi retroattivamente sugli esiti esecutivi ancora non irreversibili
- È ammissibile, in sede esecutiva, l'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione della detenzione quando la conversione risulta più favorevole in seguito a pronuncia costituzionale e l'esecuzione non è stata integralmente eseguita
- Non è possibile effettuare in sede esecutiva una 'rinuncia' alla sospensione condizionale della pena come stratagemma per rendere applicabile una nuova disciplina; tale rinuncia non è prevista in sede esecutiva
- Per ottenere la rideterminazione in executivis è opportuno dimostrare che l'esecuzione non è irrevocabilmente consumata (es. pena non completamente scontata, sospensione condizionale concessa o esecuzione parziale)
- In casi simili il giudice dell'esecuzione o la Corte possono annullare senza rinvio e provvedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi degli strumenti processuali (es. art. 620 c.p.p.), quando gli elementi per il nuovo calcolo sono immediatamente determinabili
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