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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29198/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva presentato istanza di adesione alla definizione agevolata con riferimento a una cartella esattoriale recante sanzioni irrogate dalla Direzione territoriale del lavoro. L'agente della riscossione aveva negato l'accesso alla definizione, ritenendo che il carico fosse escluso dall'ambito applicativo dell'art. 6, comma 10, lett. e-bis, del D.L. n. 193/2016, perché relativo a sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive. Il contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che la sanzione fosse definibile e, comunque, che l'atto fosse carente di motivazione. La CTP aveva accolto il ricorso, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione ritenendo, in sostanza, che il diniego non fosse adeguatamente motivato. In cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, lamentando l'erronea applicazione dei principi sulla motivazione degli atti tributari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la motivazione della sentenza di appello come meramente apparente: la CTR si era limitata a richiamare in modo generico norme e principi sulla motivazione degli atti tributari, senza confrontarsi con le specifiche difese dell'appellante e senza spiegare perché il diniego dovesse ritenersi privo di motivazione, nonostante l'indicazione nel provvedimento dei dati identificativi della cartella, dell'ente impositore, della natura non tributaria del carico e della ragione di esclusione dalla definizione. Il secondo motivo è stato assorbito. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, lett. e-bis), D.L. n. 193/2016

    "sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali"

    Le sanzioni amministrative irrogate da un ente diverso dall'amministrazione finanziaria, se non attinenti a violazioni tributarie o contributive/previdenziali, sono escluse dalla definizione agevolata.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La mancanza di motivazione della sentenza tributaria integra nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza o apparenza determina nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione mancante o meramente apparente è censurabile come nullità della sentenza.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale base generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice si limiti a enunciare principi astratti o formule generiche, senza applicarli concretamente al caso deciso e senza rendere percepibile l'iter logico della decisione.
  • La motivazione è apparente anche se graficamente presente, qualora sia composta da affermazioni neutre e stereotipate che non consentano il controllo sull'effettiva ratio decidendi.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione mancante o apparente va ricondotta all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto integra un error in procedendo e determina nullità della sentenza.
  • Quando il provvedimento amministrativo indica in modo analitico gli elementi identificativi del carico e la ragione normativa dell'esclusione, il giudice del merito deve confrontarsi specificamente con tali elementi prima di affermare il difetto di motivazione.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per nullità della sentenza impugnata, i motivi ulteriori restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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