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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12648/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per fatti di sottrazione di beni appartenenti a una struttura sanitaria pubblica, qualificati dal giudice di merito come furto aggravato. I motivi dedotti erano cinque: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. e all'art. 61 n. 11 c.p., contestando l'affermazione di responsabilità e chiedendo in sostanza una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali; (2) violazione di legge per la riqualificazione del fatto da furto ad appropriazione indebita; (3) violazione di legge sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; (4) violazione di legge sul diniego della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e degli artt. 53, 58 e 59 l. n. 689/1981; (5) censura sulla mancata revoca della costituzione di parte civile e delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rilettura del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e comunque aspecifico e non decisivo quanto al dedotto travisamento. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il bene era di proprietà pubblica e la sottrazione non poteva essere riqualificata in appropriazione indebita, restando integrato il furto. Anche il terzo motivo è stato dichiarato non deducibile e comunque infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato correttamente sull'appartenenza dei beni alla struttura ospedaliera e sulla loro destinazione a pubblico servizio, sufficiente ai fini dell'aggravante. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego della pena sostitutiva era sorretto da una prognosi sfavorevole fondata sulla gravità del fatto, sulla personalità dell'imputato e sui precedenti penali. Il quinto motivo è stato reputato manifestamente infondato, in quanto la revoca tacita della costituzione di parte civile richiede l'omessa presentazione delle conclusioni in primo grado, non potendosi estendere la decadenza al giudizio di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il requisito dell'altruità è integrato quando, al momento del fatto, la cosa sia legata a un soggetto diverso dall'agente da un'effettiva relazione di interesse; la sottrazione di bene pubblico integra il furto e non l'appropriazione indebita.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    È richiamato nel capo d'imputazione confermato in appello; il ricorso non supera il vaglio di legittimità perché mira a una rivalutazione del fatto.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante è configurabile quando la cosa sia destinata a pubblico servizio; non è necessario che la proprietà sia pubblica, essendo decisiva la destinazione del bene al servizio fruibile dal pubblico.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    È richiamato nel titolo di reato confermato dalla sentenza di merito, senza specifica autonoma trattazione in cassazione.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La sostituzione della pena può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole, fondata su gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali.

  • art. 53 l. n. 689/1981

    È richiamato in relazione alla domanda di sostituzione della pena, rigettata per prognosi negativa.

  • art. 58 l. n. 689/1981

    Richiamato insieme alle disposizioni sulla sostituzione della pena, senza autonoma diversa ratio esplicita.

  • art. 59 l. n. 689/1981

    Richiamato insieme alle disposizioni sulla sostituzione della pena, senza autonoma diversa ratio esplicita.

  • art. 82 c.p.p.

    La revoca della costituzione di parte civile deve essere espressa; la revoca tacita opera solo se la parte civile non presenta le conclusioni ex art. 523 c.p.p. in primo grado o promuove l'azione civile davanti al giudice civile.

  • art. 523 c.p.p.

    Il riferimento alle conclusioni riguarda solo il primo grado; la mancata presenza in appello o la mancata presentazione di conclusioni scritte non determina di per sé la revoca tacita della costituzione di parte civile.

  • art. 76 c.p.p.

    Le conclusioni rassegnate dalla parte civile in primo grado restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato anche per escludere la riqualificazione del fatto in appropriazione indebita, in quanto il bene era altrui secondo la concezione economico-giuridica dell'altruità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio; il ricorso che miri solo a contrapporre una diversa lettura delle testimonianze e dei documenti è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
  • Ai fini del furto, l'altruità della cosa sussiste quando il bene sia riferibile, al momento del fatto, a un soggetto diverso dall'agente che vi abbia una relazione di interesse economicamente rilevante; non occorre un'esclusiva concezione civilistica della proprietà.
  • La sottrazione di un bene appartenente a una struttura pubblica non si trasforma in appropriazione indebita per il solo fatto che la disponibilità materiale del bene sia stata acquisita dall'agente; la qualificazione resta quella di furto se manca un titolo di possesso idoneo.
  • L'aggravante concernente le cose destinate a pubblico servizio richiede la destinazione del bene al servizio pubblico, non necessariamente la titolarità pubblica della proprietà.
  • Il diniego della sostituzione della pena può essere fondato su una prognosi sfavorevole circa la futura osservanza delle prescrizioni, desunta da gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali, purché il giudizio non sia meramente astratto.
  • La revoca tacita della costituzione di parte civile è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge; le conclusioni rassegnate in primo grado conservano efficacia negli stati e gradi successivi.

Come è indicizzato

MaterieFurtoAppropriazione indebitaRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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