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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11215/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta in via monitoria da due garanti, di ottenere la restituzione degli originali di cinque polizze vita consegnate a una società finanziaria quale pegno a garanzia di crediti derivanti da contratti di leasing stipulati con terzi. I ricorrenti sostenevano che il pegno avesse durata limitata e che, essendo scaduto il termine apposto, la creditrice dovesse restituire le polizze. Il tribunale accolse l’opposizione alla ingiunzione e la corte d’appello confermò, ritenendo che negli atti costitutivi non fosse previsto un termine finale del diritto reale di garanzia e che l’indicazione temporale contenuta nelle appendici servisse a identificare il credito garantito, non la durata del pegno. In cassazione i ricorrenti articolavano dieci motivi: i primi nove denunciavano violazioni delle regole di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), sostenendo che il testo letterale delle appendici esprimesse chiaramente la scadenza del pegno al 26.10.2010, che la lettura della corte d’appello avesse travisato il significato delle clausole e che fosse stata erroneamente attribuita rilevanza a condizioni contrattuali diverse; il decimo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’asserita errata individuazione delle condizioni contrattuali e del loro autore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi all’interpretazione del contratto e ha dichiarato inammissibile il motivo fondato sugli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha osservato che nel testo negoziale non vi era una clausola chiara e univoca di scadenza del pegno distinta da quella del credito garantito; la corte territoriale aveva quindi legittimamente proceduto a un’interpretazione sistematica e non atomistica delle clausole, valorizzando la collocazione dell’indicazione temporale nell’appendice di polizza, i divieti di disposizione del credito e di liquidazione della polizza senza consenso del creditore pignoratizio, nonché la clausola che consentiva alla finanziaria di riscuotere a scadenza le somme e di utilizzarle in caso di inadempimento. Ne ha desunto che la garanzia doveva sopravvivere alla scadenza della polizza fino al soddisfacimento del credito garantito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2784 c.c.

    "Il tutto ai sensi dell’articolo 2784 CC"

    richiamato come base normativa della costituzione del pegno sulle polizze; la Corte valorizza la disciplina del pegno come garanzia che permane fino alla soddisfazione del credito garantito, salvo diverso patto chiaro e univoco.

  • art. 2800 c.c.

    richiamato nel fatto processuale come norma cui era finalizzata l’appendice sottoscritta anche dall’assicurazione ai fini della prelazione.

  • art. 1362 c.c.

    criterio fondamentale di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che, se la lettera è chiara e univoca, non è consentito discostarsene, ma nel caso concreto il testo non era cristallino e non esprimeva una scadenza esplicita del pegno.

  • art. 1363 c.c.

    impone la lettura complessiva delle clausole; la Corte approva l’interpretazione sistematica delle appendici e delle condizioni negoziali, non atomistica.

  • art. 1366 c.c.

    la buona fede oggettiva è utilizzabile per attribuire al contratto un significato coerente con la sua funzione economico-sociale e con l’effettività della garanzia.

  • art. 1367 c.c.

    il criterio di conservazione del contratto può sorreggere una lettura che attribuisca effettività alla clausola, evitando interpretazioni inutili o prive di funzione.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul significato di espressioni con più sensi; la Corte non lo ritiene decisivo alla luce del complessivo contenuto negoziale.

  • art. 1370 c.c.

    invocato dai ricorrenti per l’interpretazione contro l’autore della clausola; la Corte non lo reputa idoneo a sovvertire il dato testuale complessivo.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato come regola finale; la Corte non vi fa applicazione perché non vi è un’oscillazione interpretativa tale da imporre la scelta del significato meno oneroso.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciutigli.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a diversa regola; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di censura per le asserite violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il rito camerale di decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In presenza di un contratto di pegno, la scadenza del rapporto principale non comporta automaticamente la cessazione della garanzia se dal testo negoziale, interpretato complessivamente, emerge la volontà di mantenerla fino all’integrale soddisfacimento del credito garantito.
  • L’interpretazione letterale è decisiva solo quando il testo esprima in modo chiaro e univoco la volontà delle parti; in mancanza di un dato testuale cristallino, il giudice di merito può e deve ricorrere ai criteri sistematici, teleologici e di buona fede per ricostruire la comune intenzione negoziale.
  • Non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito tra più interpretazioni possibili del medesimo testo contrattuale, purché la soluzione prescelta non sia implausibile e non violi i canoni legali di ermeneutica.
  • Nel pegno su crediti o su polizze, clausole che limitano la disponibilità del bene o prevedono l’utilizzo delle somme a scadenza in caso di inadempimento sono indice della sopravvivenza della garanzia oltre la scadenza del rapporto sottostante.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione delle prove: occorre un errore di metodo nella fonte o nel regime giuridico della prova, non una semplice diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MateriePegno e ipotecaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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