Ordinanza n. 3055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 187/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Rilevata d'ufficio la questione dell'eventuale difetto di interesse al ricorso introduttivo di primo grado, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Atto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva definito il ricorso introduttivo promosso dalla società privata, con contestuale questione relativa alla precedente proposizione di un giudizio civile per la declaratoria del recesso contrattuale
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Molise n. 187/2025. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse. Dagli atti risulterebbe infatti che la società appellata, già ricorrente in primo grado, avesse precedentemente adito separatamente il giudice civile per ottenere la declaratoria del recesso contrattuale. La questione riguarda quindi la permanenza e la concretezza dell'interesse alla proposizione del giudizio amministrativo, alla luce della contemporanea o precedente instaurazione del giudizio civile.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al collegio, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per memorie sulla questione stessa.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per depositare memorie sulla questione.
- La precedente proposizione di un distinto giudizio civile per ottenere la declaratoria del recesso contrattuale può porre un problema di concretezza e attualità dell'interesse al ricorso amministrativo, da esaminare prima della decisione nel merito.
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