Ordinanza n. 2861/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, • del provvedimento, risultante dal verbale della diciannovesima sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’appello di Milano, nella parte in cui è stata attribuita all’elaborato della ricorrente, contrassegnato dal n. 1428, una valutazione insufficiente pari a 13/30, espressa in forma meramente numerica e priva di adeguata motivazione; • del conseguente provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense - sessione 2025 - in corso di svolgimento presso la Corte d’appello di Roma; • nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi gli atti e i verbali recanti i criterî di valutazione, nella parte in cui risultino illegittimi e lesivi degli interessi della ricorrente, anche per manifesta illogicità, contraddittorietà e macroscopica inattendibilità del giudizio espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione numerica di 13/30 dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la valutazione insufficiente pari a 13/30 attribuita al proprio elaborato dalla diciannovesima sottocommissione per l'esame di avvocato presso la Corte d'appello di Milano, contestando l'espressione del giudizio in forma meramente numerica e priva di adeguata motivazione. Ha inoltre impugnato il conseguente provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d'appello di Roma, nonché gli atti presupposti relativi ai criteri di valutazione, deducendo anche manifesta illogicità, contraddittorietà e macroscopica inattendibilità del giudizio espresso. Il testo non indica ulteriori specifici motivi articolati.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. A un esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il necessario fumus boni iuris, rilevando che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione, espressa mediante voto numerico, non evidenziava macroscopici errori logici o formali. Il giudice ha inoltre considerato che le sottolineature apposte sull'elaborato rappresentavano deviazioni rispetto ai criteri logici e ragionevoli fissati dalla commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice non può essere sospesa in assenza di macroscopici errori logici o formali rilevabili nel giudizio espresso.
- Il voto numerico attribuito da una commissione esaminatrice può ritenersi sufficiente, ai fini della motivazione nella fase cautelare, quando non emergano macroscopiche illogicità o altre anomalie manifeste nella valutazione.
- Le sottolineature e gli errori rilevati sull'elaborato possono costituire elementi idonei a escludere il fumus boni iuris quando evidenzino deviazioni rispetto a criteri di valutazione logici e ragionevoli previamente fissati dalla commissione competente.
Come è indicizzato
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