Sentenza del 05/03/2018 n. 921 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento in genere - Prova presuntiva legale - Intestazione fittizia conto corrente - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione a favore dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta operante quando il titolare formale del conto non è in grado di spiegare adeguatamente l'origine e la destinazione delle somme movimentate e non produce ulteriori elementi idonei a contrastare la ricostruzione dell'Ufficio. Ne consegue che i movimenti possono essere imputati fiscalmente al contribuente nonostante il conto sia intestato a un terzo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento tributario, dei movimenti effettuati su conti correnti formalmente intestati a soggetti collegati al contribuente da rapporti personali o contrattuali. Tali rapporti di contiguità costituiscono elementi indiziari idonei a fondare una presunzione legale relativa che le somme versate o prelevate siano riferibili al contribuente, anche in caso di intestazione formalmente diversa. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova contraria concreta, specifica e documentata.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati risultanti dai rapporti bancari nell'accertamento delle imposte dirette e pone a carico del contribuente l'onere di fornire una spiegazione specifica delle operazioni non giustificate.
Art. 51 del D.P.R. n. 633/1972
La disciplina, riferita all'accertamento IVA, consente l'utilizzo delle risultanze dei conti bancari per ricostruire operazioni imponibili non dichiarate, salvo prova contraria del contribuente.
Cassazione n. 20668/2014
La Corte ha confermato che i movimenti sui conti di soggetti legati al contribuente possono essere riferiti a quest'ultimo quando sussistono rapporti di contiguità e mancano spiegazioni e documentazione idonee a vincere la presunzione.
Massime di principio
- La mera intestazione formale di un conto corrente a un terzo non esclude che i relativi movimenti siano imputati fiscalmente al contribuente ritenuto beneficiario effettivo.
- I rapporti familiari, personali, societari o contrattuali tra il contribuente e il titolare del conto possono costituire una base presuntiva, soprattutto se il contribuente dispone del conto o ne trae utilità.
- La presunzione è normalmente relativa: il contribuente può superarla dimostrando, con documenti e spiegazioni analitiche, che le somme appartengono al titolare del conto o derivano da operazioni estranee alla propria attività o al proprio reddito.
- Non è sufficiente una contestazione generica o il semplice richiamo all'autonomia patrimoniale del titolare formale; occorre spiegare le singole operazioni rilevanti e produrre riscontri oggettivi.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare contratti, fatture, ricevute, scritture private, dichiarazioni dei terzi e ogni altra prova della provenienza e destinazione delle somme.
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