Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36327/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sorrenti era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione di un autocarro Fiat 662). La Corte di cassazione, con sentenza del 4/7/2019, aveva annullato la sentenza di appello limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e rinviato alla Corte di appello per nuovo esame. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22/6/2021 (giudice del rinvio), ha assolto Sorrenti dalla bancarotta patrimoniale e ha rideterminato la durata delle pene accessorie. Sorrenti ha impugnato in Cassazione chiedendo l'annullamento: (1) per violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto dichiarare che non doveva procedersi in ordine alla bancarotta documentale perché il reato si era estinto per prescrizione (capo non definitivo); (2) per difetto di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie, ossia omissione di adeguata giustificazione per una durata superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che si dovesse dichiarare la estinzione per prescrizione della bancarotta documentale: la condanna per tale reato era già divenuta definitiva dopo la precedente decisione di legittimità, e l'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione era limitato alla fattispecie patrimoniale, con conseguente passaggio in giudicato delle parti non essenzialmente connesse, ai sensi dell'art. 624 c.p.p. Pertanto il tempo successivo alla pronuncia di annullamento parziale non incide sul decorso della prescrizione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice del rinvio: la durata delle pene accessorie è stata commisurata alla durata della pena principale e la motivazione, richiamando la commisurazione della pena principale e il fatto che la misura scelta è comunque ben inferiore al punto medio dell'endemissione edittale, non è manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la non procedibilità per estinzione del reato documentale; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché la condanna per il reato documentale era già definitiva e non ricompresa nell'annullamento parziale.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Interpretato come norma speciale applicabile al giudizio di legittimità che stabilisce che l'annullamento parziale provoca il passaggio in giudicato delle parti della decisione non essenzialmente connesse con la parte annullata; di conseguenza la condanna per il reato documentale rimane efficace e rileva ai fini della prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito per chiarire i limiti della cognizione del giudice in appello, ossia che il perimetro del riesame è definito dal capo di decisione impugnato; la Corte ha distinto la disciplina del giudizio di legittimità da quella dell'appello.

  • sentenza n. 222/2018 Corte costituzionale

    Richiamata come parametro di riferimento per la determinazione delle pene accessorie, da considerare nella rideterminazione della misura sanzionatoria in sede di rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'annullamento parziale in sede di legittimità determina il passaggio in giudicato delle parti della decisione non essenzialmente connesse con la parte annullata: queste rimangono operative e possono incidere sul decorso della prescrizione.
  • Il giudice del rinvio deve riesaminare soltanto le questioni espressamente devolute con la decisione di annullamento; non è legittimo estendere il riesame a capi già divenuti definitivi.
  • La valutazione sulla durata delle pene accessorie può essere assorbita e giustificata richiamando le ragioni usate per la commisurazione della pena principale; non è necessario un duplicato dettaglio parametri quando la correlazione con la pena principale è chiara e la misura resta entro limiti ritenuti congrui.
  • La prescrizione non è automaticamente determinata dal tempo intercorso dopo un annullamento parziale: occorre distinguere fra ciò che è stato annullato e ciò che è passato in giudicato.
  • Il rigetto del ricorso comporta, di norma, la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.