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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23276/2020 del 23/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Leonardo Energia chiese il rimborso dell'accisa addebitata su forniture di energia elettrica ad Aeroporti di Roma (ADR) per il periodo 1.1.2011-31.5.2012, sostenendo che ADR poteva beneficiare dell'"esenzione opificio" prevista dall'art. 52, comma 3, lett. f) del TUA (consumo mensile > 1.200.000 kWh). L'Agenzia respinse la richiesta perché: a) ADR non sarebbe un "opificio industriale" (sarebbe un fornitore di servizi, non di beni) e b) ADR non aveva effettuato la denuncia come officina elettrica né applicato contatori, e rivendeva parte dell'energia a terzi. Leonardo ricorse al giudice tributario; la C.T.R. rigettò l'istanza ritenendo obbligatoria la denuncia e l'uso di contatori e negando che un aeroporto rientrasse nella nozione di "opificio industriale". In Cassazione Leonardo dedusse tre motivi: (i) errata valutazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.); (ii) violazione delle regole sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) e possibilità di provare il consumo per "differenza" con mezzi ordinari; (iii) errata interpretazione dell'espressione "opificio industriale" (dovrebbe includere anche attività che producono servizi che determinano una "nova utilitas").

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha stabilito che: a) la nozione di "opificio industriale" ai fini dell'art. 52 TUA deve intendersi in senso ampio e può ricomprendere anche stabilimenti destinati alla produzione o allo scambio di servizi, purché tali servizi producano una "nova utilitas" (quindi anche il gestore di un aeroporto può, in linea di principio, beneficiare dell'esenzione, se sussistono gli altri presupposti); b) la mancanza della denuncia come officina elettrica o l'assenza di contatori non preclude di per sé il riconoscimento dell'esenzione: i requisiti possono essere provati con i normali mezzi istruttori (es. fatture del fornitore e fatture di cessione a terzi) e il giudice deve valutare la documentazione offerta, compresa la metodologia "per differenza" adottata per calcolare il consumo per uso proprio. Per queste ragioni la sentenza della C.T.R. è cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione per riesaminare le prove e decidere conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 52, comma 3, lett. f)

    "E' esente dall'accisa l'energia elettrica: f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente"

    La Corte interpreta "opificio industriale" in senso soggettivo/oggettivo ampio: include anche stabilimenti destinati alla produzione o allo scambio di servizi che determinano una "nova utilitas"; l'obbligo di invio dati mensili non è condizione insormontabile per l'esenzione quando la legge non prevede espressa decadenza.

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 53, comma 4

    La mancata denuncia come officina elettrica (ex art. 53, comma 4) non è di per sé preclusiva del diritto all'esenzione: si tratta di un adempimento utile per controlli amministrativi ma non di un presupposto indefettibile della posizione soggettiva.

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 55, comma 8

    L'assenza di installazione dei congegni/contatori previsti dall'art. 55, comma 8, non necessariamente esclude il diritto all'agevolazione; tali prescrizioni servono prevalentemente a rendere più agevoli accertamenti e controlli.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in ordine al principio di non contestazione dei fatti pacifici; la Corte ha precisato che tale principio riguarda fatti non contestati e non l'interpretazione/criterio di valutazione delle prove, che rimane nell'alveo della libera valutazione del giudice (art. 116 c.p.c.).

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per confermare la competenza del giudice nella libera valutazione delle prove e nella scelta del criterio di accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all'onere della prova: la Corte ha confermato che l'onere resta nei limiti di legge e che i mezzi di prova ordinari possono essere utilizzati per dimostrare il consumo per uso proprio; non è stato imposto un onere probatorio addizionale inconciliabile con la normativa civile.

  • art. 2195 c.c.

    Usato per definire il concetto di imprenditore "industriale": ai sensi dell'art. 2195, n.1, è imprenditore industriale chi esercita un'attività diretta alla produzione di beni o servizi; tale nozione è stata adottata per ampliare la nozione di "opificio industriale" ai fini del TUA.

Massime di principio

  • Il concetto di "opificio industriale" ai fini dell'esenzione sull'energia non è limitato alla produzione di beni: può comprendere stabilimenti che producono o scambiano servizi purché tali attività creino una "nova utilitas" (es. gestori aeroportuali).
  • La mancata presentazione della denuncia come officina elettrica e l'assenza di contatori previsti dalla normativa non precludono automaticamente il diritto all'esenzione: sono adempimenti finalizzati ai controlli amministrativi, non condizioni 'sine qua non' per il sorgere del diritto.
  • Il quantum di energia utilizzata per "uso proprio" può essere provato con i mezzi istruttori ordinari (es. fatture del fornitore, fatture di cessione a terzi) anche con metodi 'per differenza'; spetta al giudice valutare la idoneità probatoria della documentazione prodotta.
  • L'onere della prova rimane a carico di chi deduce il diritto all'esenzione, ma non è richiesto un mezzo di prova esclusivo o tecnico se la somma delle prove ordinarie è idonea a dimostrare il consumo esente.
  • In caso di dubbio sull'interpretazione normativa o sulla prova del consumo, il giudice di merito deve riesaminare la documentazione concreta alla luce dei principi di Cassazione e, se necessario, disporre il rinvio per un nuovo giudizio di merito.

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