Sentenza n. 14588/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento della determinazione del 07.02.2023 n. G01491 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande non ammissibili relativo al bando “Nel Lazio con Amore” che ha disposto, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda di contributo presentata dal ricorrente Dario Rega al codice alfanumerico n. TWIISU2V2HZJVCH1, protocollo n. 864296 presentata in data 12.09.2022 e nei limiti di interesse del ricorrente, dei restanti atti, documenti, allegati e verbali della Regione Lazio, comunque presupposti, connessi e conseguenti ai predetti provvedimenti ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale che ha approvato l’elenco delle domande non ammissibili e dichiarato inammissibile la domanda di contributo presentata nell’ambito del bando “Nel Lazio con Amore”
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura per ottenere un contributo fino a 2.000 euro destinato alle spese sostenute per matrimoni o unioni civili celebrati nel 2022. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, lettere c) e f), dell’avviso pubblico, la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e giusto procedimento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza o erroneità dell’istruttoria. In particolare, ha sostenuto di avere prodotto la documentazione richiesta e di avere allegato lo screenshot del bonifico utilizzato per pagare le spese della festa nuziale, incollandolo sulla fattura poiché il sistema consentiva di allegare un solo documento. La Regione ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, oltre a contestarne il merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, in quanto l’elenco delle domande inammissibili era stato pubblicato il 9 febbraio 2023 con valore di notificazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’avviso, mentre il ricorso era stato notificato il 17 aprile 2023, oltre il termine decadenziale di 60 giorni. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile per mancata notificazione ad alcun controinteressato: tali soggetti sono stati individuati nei beneficiari che, in caso di accoglimento, avrebbero potuto perdere il contributo assegnato secondo l’ordine cronologico delle domande e nei limiti della dotazione finanziaria residua. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Lo screenshot del bonifico non costituiva idoneo documento di spesa, poiché non consentiva di individuare la banca di provenienza della provvista, il titolare del conto del pagatore né il collegamento tra l’operazione e la fattura allegata. L’inammissibilità era quindi legittima anche in applicazione del principio di autoresponsabilità richiamato dall’avviso. Le spese di lite sono state compensate per l’assoluta peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, Avviso pubblico “Nel Lazio con Amore”
pubblicazione con valore di notifica
La pubblicazione dell’elenco delle domande inammissibili vale come notificazione del provvedimento agli interessati.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato anche ad almeno un controinteressato, individuato nei soggetti che potrebbero subire la perdita del contributo in caso di accoglimento.
art. 3, comma 5, lettere c) e f), Avviso pubblico “Nel Lazio con Amore”
La disposizione richiede la produzione di documentazione di spesa e di ricevute idonee a comprovare l’effettivo pagamento; la fattura o lo scontrino fiscale non equivalgono, da soli, a una ricevuta di pagamento.
art. 4, comma 9, Avviso pubblico “Nel Lazio con Amore”
Il principio di autoresponsabilità impone al richiedente di presentare una domanda completa e corredata da documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e l’effettività delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico attribuisce contributi secondo l’ordine cronologico delle domande e nei limiti di una dotazione finanziaria, i soggetti già beneficiari che potrebbero perdere il contributo in caso di accoglimento del ricorso assumono la qualità di controinteressati e il ricorso deve essere notificato almeno a uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- La pubblicazione di un elenco di domande inammissibili vale come notificazione del provvedimento quando ciò sia espressamente previsto dall’avviso pubblico; da tale pubblicazione decorre il termine decadenziale per l’impugnazione.
- La documentazione fiscale relativa a una spesa non dimostra necessariamente l’avvenuto pagamento: quando l’avviso richiede una ricevuta o prova autonoma del pagamento, il documento prodotto deve consentire di identificare almeno l’operazione, il soggetto pagatore e il collegamento con la specifica spesa o fattura.
- Il principio di autoresponsabilità del partecipante a una procedura di concessione di contributi impone di presentare, entro le modalità previste dall’avviso, una domanda completa e documenti idonei; l’inidoneità della documentazione richiesta può giustificare l’inammissibilità della domanda.
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