Ordinanza n. 176/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di approvazione della graduatoria finale post revisione per l'iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery, unitamente al silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale del 23 dicembre 2025 e la graduatoria finale post revisione, nella parte in cui è stata collocata in posizione n. 10 con giudizio di idonea ma non ammessa, mentre sarebbero stati ammessi candidati collocati in posizione deteriore nella graduatoria provvisoria. Ha inoltre impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 25 dicembre 2025, nonché il verbale della Commissione Didattica del corso di studi e gli ulteriori atti relativi al riesame delle istanze di revisione, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'Università all'esibizione e al rilascio di copia della documentazione. Nel corso del giudizio era stata adottata un'ordinanza cautelare interinale che disponeva l'ammissione della ricorrente con riserva e in sovrannumero alla partecipazione alle lezioni del secondo anno, nelle more dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei tre controinteressati. La fase oggetto della presente ordinanza riguardava esclusivamente l'istanza di esecuzione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 59 c.p.a. La ricorrente aveva notificato l'istanza all'Università e a una controinteressata; risultava invece soltanto documentata la spedizione, ma non il perfezionamento, della notifica a un altro controinteressato, mentre non risultava neppure la spedizione della notifica nei confronti del terzo.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare interinale, ritenendo che essa non fosse stata regolarmente notificata a tutte le altre parti del giudizio, come richiesto dall'art. 59 c.p.a. In particolare, la notifica era stata perfezionata nei confronti dell'Università e di una controinteressata, ma non risultava perfezionata nei confronti di un altro controinteressato e non risultava neppure spedita nei confronti del terzo. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito l'eventuale inadempimento dell'Amministrazione alla misura cautelare. Ha rinviato alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, già fissata per la trattazione della domanda cautelare, ogni eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, precisando che a tal fine sarebbe stata necessaria una rituale e motivata domanda ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.; le generiche difficoltà rappresentate dal difensore soltanto nel corso dell'udienza non erano sufficienti. Le spese relative alla fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative
L'istanza per ottenere misure attuative dell'ordinanza cautelare deve essere motivata e notificata alle altre parti; la mancata regolare notificazione impedisce al giudice di provvedere sull'istanza.
art. 41, comma 4, c.p.a.
L'eventuale autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami richiede una domanda rituale e motivata; generiche difficoltà rappresentate in udienza non sono sufficienti.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione all'esibizione e al rilascio di copia dei documenti richiesti con l'istanza di accesso; la presente ordinanza non decide tale domanda nel merito.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È indicato nel ricorso quale termine di trenta giorni per la formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso; la questione non è esaminata nel merito nella presente fase.
Massime di principio
- L'istanza diretta a ottenere dal TAR misure attuative di un provvedimento cautelare non eseguito, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., deve essere notificata a tutte le altre parti del giudizio; la mancata prova del perfezionamento della notifica anche nei confronti di un solo controinteressato impedisce al giudice di provvedere sull'istanza.
- Quando la notifica dell'istanza di esecuzione della misura cautelare non risulta effettuata o perfezionata nei confronti di alcuni controinteressati, il giudice deve rigettare l'istanza per ragioni processuali, senza esaminare l'eventuale inadempimento dell'amministrazione alla cautela.
- La notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo può essere autorizzata soltanto a seguito di una domanda rituale e motivata formulata ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.; la mera rappresentazione generica di difficoltà notificatorie nel corso dell'udienza non integra tale domanda.
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