Risoluzione n. 146 del 10/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la compagnia assicurativa estera non può ottenere il rimborso delle eccedenze dell’imposta dello 0,30% finché è possibile la compensazione prevista dall’art. 1 del DL n. 209/2002. Conferma inoltre che, per l’impresa operante in libera prestazione di servizi, le eccedenze maturate possono essere recuperate tramite compensazione, anche con i versamenti futuri dell’imposta, secondo le regole indicate.
Recupero delle eccedenze dell’imposta d’acconto sulle riserve matematiche per impresa di assicurazione estera
Recupero delle eccedenze dell’imposta sulle riserve matematiche
La risoluzione esamina il regime applicabile a una compagnia di assicurazioni estera che opera in Italia in libera prestazione di servizi e che ha versato l’imposta d’acconto dello 0,30% sulle riserve matematiche relative a contratti di assicurazione vita conclusi con residenti italiani. Il tema centrale riguarda le modalità di recupero delle eventuali eccedenze di imposta rispetto all’imposta sostitutiva dovuta sui rendimenti.
Contesto e posizione della società istante
La società ALFA S.A., residente fiscalmente all’estero, fa parte di un gruppo operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 7 settembre 2002, n. 209. Ha stipulato in Italia contratti di assicurazione sulla vita di tipo "Unit Linked a vita intera" con soggetti residenti non imprenditori, prevedendo il pagamento di una prestazione in capitale ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato, con possibilità di riscatto anticipato.
La società riferisce di aver optato per l’applicazione diretta dell’imposta sostitutiva del 12,50% di cui all’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 sui redditi corrisposti in base a tali contratti. In parallelo, ha versato l’imposta d’acconto dello 0,30% sulle riserve matematiche solo con riferimento ai contratti conclusi con residenti in Italia, escludendo le riserve poste a copertura del rischio morte, ritenute non assoggettabili a tale imposta.
Quesiti posti
La società chiede in sostanza se:
- possa ottenere il rimborso dell’eccedenza dell’imposta d’acconto dello 0,30% rispetto all’imposta sostitutiva versata, pur continuando ad applicare direttamente l’imposta sostitutiva del 12,50%;
- possa chiedere il rimborso anche qualora rinunci all’opzione per l’applicazione diretta dell’imposta sostitutiva, continuando però a restare soggetta a tale imposta per i contratti già conclusi fino alla data della rinuncia;
- possa compensare le eccedenze dell’imposta d’acconto dello 0,30% con i versamenti futuri della medesima imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui le eccedenze si sono formate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società sostiene che:
- le eccedenze dell’imposta d’acconto diano luogo a crediti d’imposta liquidi ed esigibili, rimborsabili ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973 o, in alternativa, dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992;
- il rimborso sia ammissibile anche in caso di rinuncia all’opzione per l’imposta sostitutiva, poiché il diniego della compensazione sarebbe irragionevole e costituzionalmente censurabile;
- la compensazione delle eccedenze con i versamenti futuri dell’imposta d’acconto sia la soluzione necessaria per evitare che le eccedenze restino irrecuperabili.
Valutazione dell’Amministrazione sul primo quesito
La Direzione richiama una precedente risposta a interpello già resa alla società istante, secondo cui la compensazione tra l’imposta sulle riserve matematiche e le ritenute/imposte sostitutive dovute sui rendimenti dei contratti assicurativi può essere effettuata senza limite temporale.
Ne consegue che, quando in un determinato periodo d’imposta emerga un’eccedenza dell’imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente rispetto all’ammontare complessivo delle ritenute o di altri debiti utilizzabili in compensazione, tale eccedenza può essere portata in compensazione negli anni successivi. Finché esiste la possibilità di compensazione, il sistema non consente di ricorrere a rimedi alternativi come il rimborso ex articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973 o quello ex articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Valutazione dell’Amministrazione sul secondo quesito
La risoluzione afferma che la rinuncia ad avvalersi dell’applicazione diretta dell’imposta sostitutiva del 12,50% non esonera dall’imposizione i redditi relativi ai contratti stipulati fino alla data della rinuncia. Pertanto, anche in questo caso, la compagnia non può recuperare le eccedenze mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973.
L’Amministrazione evidenzia che il rimborso è ammesso solo quando siano oggettivamente precluse le altre modalità di recupero previste dall’articolo 1, comma 2, del DL n. 209/2002. Viene richiamato, come esempio, il caso di un’impresa estera che cessi di operare in stabile organizzazione e operi in libera prestazione di servizi senza applicare l’imposta sostitutiva né direttamente né tramite rappresentante fiscale; solo in tale ipotesi il rimborso è consentito.
Nel caso esaminato, invece, poiché restano comunque redditi da assoggettare a imposizione, le uniche modalità di recupero sono quelle ordinarie previste dalla norma, ossia la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 o la cessione infragruppo secondo l’articolo 43-ter del d.P.R. n. 602/1973.
Valutazione dell’Amministrazione sul terzo quesito
Sul terzo punto, la Direzione aderisce alla soluzione prospettata dalla società: per un’impresa estera operante in libera prestazione di servizi, il cui regime di versamento delle imposte sui rendimenti latenti nelle riserve matematiche è applicabile dal 1° gennaio 2004, le eventuali somme versate in eccedenza potranno concretamente emergere come credito d’imposta solo a decorrere dal 2009.
Tale credito potrà essere recuperato:
- tramite compensazione orizzontale con tributi e contributi diversi;
- tramite compensazione verticale con debiti della medesima imposta.
La risoluzione ritiene quindi ammissibile la compensazione delle eccedenze dell’imposta d’acconto dello 0,30% con i successivi versamenti della stessa imposta, a partire dal quinto anno successivo.
Principio finale e indicazione operativa
La conclusione è che, finché la società continua a svolgere attività che generano debiti d’imposta connessi ai contratti assicurativi, il recupero delle eccedenze non avviene tramite rimborso ma attraverso gli strumenti di compensazione previsti dall’articolo 1, comma 2, del DL n. 209/2002 e dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.
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