Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 148 del 10/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il solo servizio di catalogazione affidato a terzi da una biblioteca comunale non beneficia dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni proprie delle biblioteche, perché si tratta di una singola prestazione autonoma e non di una gestione globale della struttura.

Esenzione IVA per prestazioni proprie delle biblioteche

Esenzione IVA per prestazioni proprie delle biblioteche

La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 22), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento a un servizio di catalogazione affidato da un Comune a una cooperativa. L’Amministrazione chiarisce i confini dell’agevolazione quando l’attività bibliotecaria sia svolta, in tutto o in parte, da terzi.

Quesito posto dal contribuente

La ALFA Cooperativa riferisce di aver ottenuto dal Comune l’affidamento di un servizio di catalogazione di un numero consistente di volumi appartenenti a fondi librari della biblioteca comunale. La società chiede se il corrispettivo di tale servizio, pur non costituendo una gestione globale della biblioteca, possa fruire dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni proprie delle biblioteche.

Posizione del contribuente

La cooperativa sostiene che il servizio reso rientri tra le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, n. 22), del DPR n. 633/1972. Secondo la società, ai fini dell’esenzione non rileva che si tratti di una prestazione parziale e non della gestione complessiva della struttura, poiché la catalogazione mantiene comunque la natura di attività culturale svolta con finalità di studio e ricerca in una biblioteca aperta al pubblico.

Quadro normativo richiamato

L’articolo 10, n. 22), del DPR n. 633/1972 prevede l’esenzione IVA per:

  • le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili;
  • le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

La disposizione viene letta in coerenza con l’articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE, dedicato alle esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico, e risponde all’esigenza di agevolare servizi di rilevante utilità culturale e sociale.

Chiarimenti interpretativi già forniti dall’Agenzia

La risoluzione richiama due precedenti interventi interpretativi:

  • la risoluzione n. 135/E del 6 dicembre 2006, che ha ribadito la natura oggettiva dell’esenzione e la sua applicabilità sia alle prestazioni rese direttamente sia a quelle rese da terzi cui sia affidata la gestione della biblioteca;
  • la medesima risoluzione n. 135/E, che ha precisato che per prestazioni proprie, cioè tipiche, delle biblioteche si intendono la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libri o altro materiale utile per finalità di studio e ricerca.

Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 131/E del 6 giugno 2007, secondo cui l’esenzione si applica nel caso di affidamento a terzi del servizio di biblioteca solo quando, nel suo complesso, sia configurabile una gestione globale della struttura. In tale prospettiva:

  • le prestazioni proprie delle biblioteche devono essere considerate nel loro complesso;
  • se vengono affidati singoli interventi, essi costituiscono autonome prestazioni di servizio;
  • tali prestazioni singole restano soggette a IVA con aliquota ordinaria.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, il Comune ha affidato alla cooperativa il solo servizio di catalogazione dei volumi appartenenti ai fondi librari della biblioteca comunale. L’Agenzia osserva che tale incarico non integra l’affidamento di un complesso di attività funzionali alla gestione della biblioteca, ma rappresenta una singola prestazione di servizio, resa autonomamente e dietro corrispettivo.

Di conseguenza, il servizio non può essere ricondotto nell’ambito applicativo dell’articolo 10, n. 22), del DPR n. 633/1972 e non beneficia dell’esenzione IVA.

Conclusione

La risoluzione conclude che il servizio di catalogazione affidato singolarmente a terzi da una biblioteca comunale costituisce una prestazione autonoma assoggettata a IVA con aliquota ordinaria. L’esenzione spetta soltanto quando l’affidamento a terzi riguardi un insieme di attività tale da configurare una gestione globale della biblioteca. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.