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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna in primo grado per rapina aggravata e lesioni. I motivi principali dedotti dal difensore riguardavano: (1) una presunta mancata o non corretta identificazione dell'imputato, poiché dall'annotazione dei carabinieri non risultava esplicitato come fossero state acquisite le generalità (mancanza di verbale di identificazione, esibizione documento o ricezione a voce delle generalità), e l'imputato era stato indicato soltanto come "identificato" con dati anagrafici riportati nell'annotazione; (2) la qualificazione del fatto come rapina consumata era contestata perché, secondo l'annotazione, non risultava la sottrazione di beni sulle persone o sul luogo, sicché i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come violenza privata o come tentata rapina. In subordine si chiedeva, in caso di rigetto, di non essere condannato al pagamento previsto dall'art. 616 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'omissione nel verbale dei carabinieri fosse solo formale: dalle annotazioni risultano i dati anagrafici e per tutti (offesi e imputati) luogo e data di nascita e residenza, il che dà conto di un'identificazione avvenuta presumibilmente mediante richiesta dei documenti. Inoltre, essendo l'imputato ricorso al rito abbreviato 'secco', gli atti d'indagine (compresa l'annotazione) hanno piena rilevanza probatoria e dunque l'identificazione non poteva essere rimessa in discussione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente aveva riproposto pedissequamente le censure già sollevate in appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza di appello, la quale aveva rilevato che parte dei beni era stata rinvenuta a terra o nel luogo dei fatti, elemento che integra sia la violenza sia l'impossessamento necessari per la rapina consumata. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna della parte privata che propone un ricorso cassazionale respinto al pagamento delle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    richiamati per il principio di specificità e dettaglio richiesto nelle impugnazioni: il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; la mancanza di confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 (Rv. 281521)

    richiamata per ribadire che l'atto di impugnazione deve contenere un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; base giurisprudenziale per dichiarare inammissibile il motivo carente di specificità

  • Principio sul rito abbreviato 'secco' (effetti probatori degli atti d'indagine)

    nella pronuncia si è richiamato il principio secondo cui l'opzione per il rito abbreviato 'secco' attribuisce rilevanza probatoria agli atti d'indagine (annotazioni comprese), riducendo la possibilità di contestare successivamente fatti accertati negli atti

Massime di principio

  • Una omissione formale in una annotazione di polizia o carabinieri non invalida automaticamente l'identificazione se nella stessa risultano dati anagrafici completi (luogo/data di nascita, residenza) e va valutata la concreta modalità di acquisizione delle generalità.
  • La scelta del rito abbreviato 'secco' attribuisce agli atti d'indagine un peso probatorio maggiore: chi opta per tale rito limita la possibilità di mettere in discussione fatti documentati negli atti preliminari.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza confutarne la motivazione, rischia l'inammissibilità per difetto di specificità (richiamo agli artt. 581 e 591 c.p.p.).
  • Per la qualificazione del fatto come rapina consumata è determinante la presenza dell'impossessamento dei beni oltre alla violenza o minaccia; il rinvenimento totale o parziale dei beni nel luogo o a terra può supportare la conclusione della rapina consumata piuttosto che della tentata rapina.
  • Chi propone ricorso cassazionale deve considerare il rischio di condanna alle spese ex art. 616 c.p.p. in caso di rigetto; valutare attentamente la strategia processuale (es. scelta del rito) e la concretezza delle censure prima di impugnare.

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