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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27583/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per un periodo compreso tra il 1° novembre 2012 e il 30 settembre 2013, sostenendo di averne diritto alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani in base alla direttiva 2003/109/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. In sede amministrativa la domanda era stata respinta. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata perché il richiedente non aveva allegato né provato il requisito reddituale relativo al proprio nucleo familiare, ritenuto elemento costitutivo del diritto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 2 della legge n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il reddito familiare non sarebbe un requisito costitutivo ma solo un fattore di calcolo della prestazione e che non gli sarebbe potuto essere imposto un onere probatorio più gravoso rispetto a quello del cittadino italiano; ha inoltre criticato il mancato rilievo attribuito alla documentazione prodotta e al fatto notorio circa l'assenza di redditi nel paese di origine della famiglia. Dall'altro lato ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 421 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse disposto sul deposito della certificazione reddituale da lui prodotta. Chiedeva altresì un rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla natura della prestazione e sulla parità di trattamento ex direttiva 2003/109/CE.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, in tema di assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale del nucleo è elemento costitutivo del diritto e la relativa prova incombe sul richiedente, senza differenze tra cittadini italiani ed extraeuropei soggiornanti di lungo periodo; la prestazione non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e prova dei presupposti costitutivi. Ha quindi escluso la violazione del principio di parità di trattamento e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, rilevando che non vi era un trattamento deteriore rispetto al cittadino italiano e che la questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché il giudice di merito aveva rilevato prima di tutto il difetto di allegazione dei fatti costitutivi e, comunque, la documentazione fiscale prodotta non poteva provare il reddito dell'intero nucleo familiare. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 153/1988

    L'assegno per il nucleo familiare richiede il possesso di un determinato requisito reddituale riferito al nucleo; il reddito familiare è elemento costitutivo del diritto, non mera variabile di quantificazione. La prova del requisito incombe sul richiedente e può essere fornita con ogni mezzo idoneo.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina nazionale, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisivo, ritenendo corretta l'interpretazione sistematica della normativa sull'ANF.

  • direttiva 2003/109/CE

    art. 11, paragrafo 1, lettera d); art. 11, paragrafo 4; 13° considerando

    Non impone una tutela diversa nel caso concreto, poiché al richiedente straniero non sono stati richiesti oneri probatori più gravosi di quelli richiesti ai cittadini italiani e non emerge una discriminazione fondata sulla nazionalità.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione non è rilevante, è già stata interpretata dalla Corte di giustizia oppure la corretta applicazione del diritto UE è evidente e non lascia adito a ragionevoli dubbi.

  • art. 73 reg. CE n. 1408/1971

    Richiamato per ribadire l'estensione del trattamento ai lavoratori migranti in ambito europeo, anche se i familiari risiedono altrove.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'ANF grava sul richiedente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura non utile perché la decisione di merito si fondava in primo luogo sul difetto di allegazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato per lamentare il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice del lavoro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo non costituisce un mero parametro di calcolo dell'importo, ma un elemento costitutivo del diritto alla prestazione; la sua allegazione e prova sono quindi necessarie ai fini dell'accoglimento della domanda.
  • L'onere di provare i presupposti reddituali dell'ANF grava sul richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza; non può essere invocata una disciplina più favorevole o un diverso regime probatorio solo perché il richiedente è straniero titolare di permesso di lungo periodo.
  • La parità di trattamento tra cittadini italiani e soggiornanti di lungo periodo è rispettata quando la pretesa è assoggettata ai medesimi requisiti sostanziali e probatori previsti per tutti i richiedenti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto se la questione di diritto unionale è già stata risolta dalla giurisprudenza sovranazionale o nazionale pertinente, oppure se non sussiste un ragionevole dubbio interpretativo rilevante per la decisione.
  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile, se adeguatamente motivata e non contraddetta da specifiche doglianze, la valutazione di merito con cui il giudice di appello esclude la rilevanza della documentazione prodotta perché non idonea a dimostrare il reddito dell'intero nucleo familiare.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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