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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un ente locale ha convenuto in giudizio il proprio istituto tesoriere sostenendo che, in un'espropriazione presso terzi promossa da un creditore contro l'ente, la banca, quale terzo pignorato, aveva reso una dichiarazione di quantità incompleta e/o non veritiera perché si era limitata a indicare l'esistenza del saldo e del vincolo sulle somme senza specificare le delibere di destinazione e gli altri elementi rilevanti per verificare l'impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L. Secondo l'ente, ciò avrebbe condotto all'assegnazione al creditore di somme in realtà non pignorabili, con danno consistente nell'esborso non dovuto e nell'impossibilità di recuperare le somme per l'insolvenza del destinatario. In primo grado la domanda era stata rigettata per insufficienza di prova del danno; in appello era stato accolto il gravame incidentale della banca, escludendosi addirittura l'inadempimento del tesoriere perché l'ente si era costituito ed aveva opposto l'impignorabilità. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione dell'art. 547 c.p.c. e dell'art. 159 d.lgs. 267/2000, sostenendo che il tesoriere dovesse comunque dichiarare tutti i fatti rilevanti per la pignorabilità, indipendentemente dalla costituzione del debitore nel processo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Ha chiarito che il tesoriere ha sempre l'obbligo di rendere una dichiarazione di quantità completa e veritiera, fornendo tutti gli elementi utili al rilievo officioso dell'impignorabilità delle somme ex art. 159 T.U.E.L., anche se l'ente debitore si sia costituito o abbia proposto opposizione esecutiva. Tuttavia, nel caso concreto, la domanda risarcitoria era comunque infondata perché l'ente non aveva provato che la dichiarazione del tesoriere avesse causato l'assegnazione di somme effettivamente impignorabili e non aveva dimostrato, in modo specifico, i presupposti concreti dell'impignorabilità né l'assenza di fatti estintivi o modificativi del vincolo. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    Il terzo pignorato, qui il tesoriere, deve rendere una dichiarazione di quantità completa e precisa, con indicazione di tutti gli elementi utili alla valutazione della pignorabilità delle somme.

  • art. 543 c.p.c.

    Viene richiamato quale disciplina generale dell'espropriazione presso terzi nei confronti dell'ente locale.

  • art. 546 c.p.c.

    Il vincolo del pignoramento opera solo nei limiti delle somme effettivamente pignorabili; una dichiarazione positiva del tesoriere, se priva di precisazioni, può valere come attestazione di somme libere pignorabili.

  • art. 548 c.p.c.

    La contestazione della dichiarazione di quantità può riguardare la sua rispondenza al vero.

  • art. 549 c.p.c.

    Le contestazioni sulla dichiarazione del terzo devono essere valutate dal giudice dell'esecuzione in contraddittorio.

  • art. 615 c.p.c.

    L'ente debitore è il soggetto legittimato a proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'impignorabilità delle somme.

  • art. 617 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi quando si contesti il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può confermare la decisione impugnata correggendone la motivazione in diritto.

  • art. 159 d.lgs. 267/2000

    Le somme destinate a specifiche finalità degli enti locali sono impignorabili entro i limiti e alle condizioni previste dalla norma, e il tesoriere deve essere informato delle delibere semestrali di vincolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Il tesoriere di un ente locale, quale terzo pignorato, ha l'obbligo di dichiarare al giudice dell'esecuzione non solo l'esistenza delle somme giacenti, ma anche tutte le circostanze note che incidono sulla loro pignorabilità, incluse le delibere di vincolo ex art. 159 T.U.E.L. e la loro notifica.
  • La costituzione dell'ente debitore nel processo esecutivo o la sua opposizione non eliminano l'obbligo del tesoriere di fornire una dichiarazione completa e veritiera; incidono, semmai, sulla verifica del nesso causale tra eventuale omissione del tesoriere e danno lamentato dall'ente.
  • In una successiva azione risarcitoria contro il tesoriere, l'ente locale deve provare non solo l'inesattezza o incompletezza della dichiarazione, ma anche che essa abbia determinato l'assegnazione di somme effettivamente impignorabili.
  • Per integrare il danno risarcibile non basta l'assegnazione di somme in sé: occorre dimostrare che si trattava di somme davvero impignorabili e che non vi fossero somme eccedenti i vincoli o fatti estintivi/modificativi dell'impignorabilità.
  • Se l'ente locale poteva e doveva contestare la dichiarazione di quantità o coltivare l'opposizione all'esecuzione e non lo ha fatto diligentemente, il danno può risultare insussistente o comunque causalmente imputabile alla sua condotta processuale, con interruzione del nesso causale rispetto all'eventuale inadempimento del tesoriere.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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