Sentenza n. 1707/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento, prot. N. 18739/D Area 1/ter del 21 giugno 2023, con il quale il Prefetto della provincia di Torino ha vietato alla ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizioni e materiale esplodente; - dell'atto col quale i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo le armi, le munizioni e il porto d''armi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, con conseguente sequestro amministrativo delle armi, delle munizioni e del porto d'armi
Esito
Favorevole al ricorrente (detentrice di armi)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il divieto adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 TULPS, originato da una lite tra i suoi figli, durante la quale è intervenuta la Polizia. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 20, comma 1, l. n. 110/1975 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che le armi erano sempre state custodite in un caveau protetto da sistemi d'allarme e accessibile esclusivamente a lei. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 39 R.D. n. 773/1931 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contestando la prognosi di inaffidabilità, ritenuta arbitraria e basata su una valutazione sommaria. La ricorrente ha evidenziato di non aver partecipato alla lite, di non aver minacciato o utilizzato armi, di non avere precedenti episodi di violenza e di avere sempre custodito le armi in condizioni di sicurezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il divieto prefettizio sia il sequestro amministrativo. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il provvedimento si fondava sull'assunto secondo cui i figli avrebbero potuto facilmente accedere alle armi, ma tale presupposto non era stato verificato né documentato dall'Amministrazione. La mancata istruttoria sull'accessibilità del caveau ha determinato un difetto di motivazione, qualificata come meramente apparente, poiché l'assunto posto a base della prognosi di pericolo risultava non provato e non adeguatamente contrastato dalle dichiarazioni della ricorrente. Quanto al secondo motivo, il TAR ha precisato che il potere prefettizio ex art. 39 TULPS, pur ampiamente discrezionale e di natura cautelare, deve fondarsi su dati di fatto concreti, su una valutazione complessiva della condotta dell'interessato e su una motivazione congrua, verificabile in sede giurisdizionale. La lite tra i figli, sporadica e non riferibile alla ricorrente, non costituiva un indice sufficiente di pericolosità o di possibile abuso delle armi. L'Amministrazione aveva attribuito alla ricorrente la condotta dei figli in via meramente oggettiva e non aveva considerato le circostanze favorevoli, tra cui l'assenza di episodi di violenza o minacce, la custodia diligente delle armi e l'assenza di elementi concreti indicativi di un rischio attuale. Il giudizio prognostico è stato quindi ritenuto irragionevole, sproporzionato e non sorretto da adeguata istruttoria e motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne
Il potere prefettizio di vietare la detenzione delle armi è ampiamente discrezionale e cautelare, ma non assoluto: deve fondarsi su dati di fatto concreti, su una valutazione complessiva e attuale dell'affidabilità dell'interessato e su una motivazione congrua e non irrazionale.
art. 20, comma 1, l. n. 110/1975
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla diligente custodia delle armi; il TAR ha ritenuto rilevante l'effettiva verifica delle modalità di custodia e dell'accessibilità delle armi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 TULPS, pur avendo natura cautelare e potendo fondarsi su una prognosi probabilistica, deve essere sostenuto da circostanze concrete, attuali e specificamente accertate, idonee a rivelare una possibile capacità di abuso delle armi.
- La prognosi di inaffidabilità nell'uso delle armi deve riguardare la condotta complessiva dell'interessato e non può derivare automaticamente da fatti o conflitti riferibili a terzi, se non emergono elementi concreti che colleghino tali fatti alla persona destinataria del divieto.
- Quando il divieto si fonda sulla presunta facile accessibilità delle armi da parte di terzi, l'Amministrazione deve verificare e documentare tale presupposto; la sua affermazione apodittica integra difetto di istruttoria e rende apparente la motivazione del provvedimento.
- Nell'esercizio del potere previsto dall'art. 39 TULPS, l'Amministrazione deve ponderare anche gli elementi favorevoli all'interessato, quali l'assenza di episodi di violenza o minacce, la custodia diligente delle armi e l'assenza di precedenti condotte indicative di pericolosità.
- Un episodio sporadico di conflittualità tra familiari, al quale il titolare delle armi non abbia partecipato e durante il quale le armi siano rimaste custodite in luogo non accessibile ai soggetti coinvolti, non giustifica di per sé il divieto di detenzione in assenza di ulteriori elementi concreti di pericolosità.
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