Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente di un ente locale che aveva rassegnato dimissioni e poi aveva agito per ottenere, da un lato, il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un comportamento vessatorio e da modifiche illegittime degli incarichi, con domanda collegata al mobbing e alla dedotta giusta causa di dimissioni; dall'altro lato, il pagamento di varie voci retributive e indennitarie, tra cui l'indennità sostitutiva del preavviso, la retribuzione di risultato, l'indennità di ferie non godute e compensi ex art. 18 L. 109/1994. La Corte d'appello di rinvio aveva rigettato le domande, ritenendo non provati i comportamenti di mobbing e insussistente la giusta causa di dimissioni, oltre a negare il compenso ex art. 18 L. 109/1994 per difetto di specifica domanda. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto numerosi motivi, prevalentemente centrati su: violazione di giudicato interno ed esterno; errata delimitazione temporale della valutazione delle condotte mobbizzanti; omessa pronuncia su vari motivi di appello in riassunzione; violazione delle regole sulle spese; violazione degli artt. 2087, 2697, 115, 116, 112 c.p.c.; mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio; non contestazione; apparente motivazione; e violazione delle norme contrattuali e di legge relative ai diritti economici rivendicati. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo in parte infondati i motivi e in gran parte inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito, privi di specificità o non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto corrette le statuizioni sulle spese, ha escluso la violazione del giudicato sul periodo antecedente al 25 giugno 2003 e ha affermato che il preteso giudicato esterno derivante da altra decisione di cassazione non vincolava il giudice di rinvio sul diverso tema del mobbing. Ha inoltre reputato inammissibili o infondati i motivi relativi alla prova del mobbing, all'omessa pronuncia, alla non contestazione, ai poteri istruttori officiosi, alla pretesa motivazione apparente e alla domanda relativa ai compensi ex art. 18 L. 109/1994. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e si è dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 L. 109/1994
La pretesa al compenso è stata negata perché la Corte di merito ha rilevato l'assenza di una specifica domanda di condanna; in cassazione la censura è stata ritenuta non confrontata con tale ratio decidendi.
art. 31 CCNL applicabile
Richiamato per il termine di preavviso che il datore di lavoro assumeva violato dalle dimissioni immediate.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese è conseguenza naturale della soccombenza e può essere disposta anche senza espressa domanda della parte vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non è censurabile nei termini proposti.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporti il rigetto implicito della domanda o quando i motivi nuovi non coincidano con quelli del giudizio di appello.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla non contestazione è stata ritenuta inammissibile perché investiva la valutazione di merito del giudice e non indicava specificamente gli atti processuali rilevanti.
art. 116 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
art. 2087 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di tutela della salute e della personalità del lavoratore, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all'onere della prova; la Corte ha escluso una errata distribuzione dell'onere probatorio e ha ribadito che non può essere sollecitata una rivalutazione del fatto.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, senza esito favorevole.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la doglianza non evidenziava un errore di diritto.
art. 2909 c.c.
Invocato in relazione al giudicato interno ed esterno; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato utile a vincolare la valutazione del mobbing nel periodo controverso.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato interno; la Corte ha escluso la preclusione prospettata dal ricorrente.
art. 336, comma 1, c.p.c.
La cassazione parziale produce effetto espansivo sulle statuizioni dipendenti, incluse le spese processuali, che vanno rinnovate dal giudice di rinvio.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate nei diversi numeri del primo comma, con frequente rilievo di inammissibilità perché dirette al merito o prive di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 6 CEDU
Non impone un obbligo incondizionato di ammettere ogni mezzo istruttorio; il giudice conserva il vaglio di rilevanza e ammissibilità delle prove.
art. 23 CCNL dirigenti del 10 aprile 1996
Invocato nei motivi relativi al rapporto dirigenziale, senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 39 CCNL dirigenti del 10 aprile 1996
Invocato nei motivi relativi al rapporto dirigenziale, senza esito favorevole.
art. 21 D. Lgs. n. 165/2001
Richiamato nei motivi del ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica o inammissibile.
art. 19 D. Lgs. n. 165/2001
Richiamato nei motivi del ricorrente, senza accoglimento.
art. 109 D. Lgs. n. 267/2000
Richiamato in un motivo definito inammissibile per difetto di specificità.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato come parametro di legittimità degli atti dell'amministrazione, ma senza decisione favorevole.
art. 1175 c.c.
Invocato in relazione a correttezza e buona fede nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato.
art. 1375 c.c.
Invocato in relazione a correttezza e buona fede; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 2118 c.c.
Richiamato in tema di preavviso e recesso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non decisiva.
art. 2119 c.c.
Richiamato per la giusta causa di dimissioni; la Corte ha escluso che le doglianze superassero il vaglio di ammissibilità.
art. 2779 c.c.
Richiamato nel motivo sul danno patrimoniale e non patrimoniale, ma senza specifiche censure ammissibili.
art. 1218 c.c.
Invocato dal ricorrente per il profilo risarcitorio, senza accoglimento.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la quantificazione del danno conseguenza, senza accoglimento.
art. 2059 c.c.
Richiamato per il danno non patrimoniale allegato dal ricorrente.
artt. 1 e 2 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tutela della persona, della dignità e della professionalità del lavoratore.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa e all'esercizio dei poteri istruttori officiosi.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al giusto processo e alla motivazione della decisione.
D. Lgs. n. 626/1994, art. 3
Richiamato nel motivo sul mancato accoglimento di domande istruttorie e risarcitorie.
L. n. 675/1996
Richiamata nel quadro delle doglianze sulla tutela dei dati e della persona, ma senza rilievo decisivo.
D.Lgs. n. 196/2003
Richiamato nelle censure relative al rapporto di lavoro e alla protezione dei dati, senza accoglimento.
art. 420 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di poteri istruttori del giudice del lavoro.
art. 359 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nei motivi processuali, senza specifico accoglimento.
art. 437 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di poteri istruttori nel rito del lavoro.
art. 61 c.p.c.
Richiamato nel motivo sui poteri istruttori d'ufficio.
art. 62 c.p.c.
Richiamato nel motivo sui poteri istruttori d'ufficio.
art. 134 c.p.c.
Richiamato nel motivo sui poteri istruttori d'ufficio.
art. 257 c.p.c.
Richiamato nel motivo sui poteri istruttori d'ufficio.
art. 210 c.p.c.
Richiamato nel motivo sui poteri istruttori d'ufficio.
art. 213 c.p.c.
Richiamato nel motivo sui poteri istruttori d'ufficio.
art. 420 c.p.c.
Richiamato nel motivo sui poteri istruttori d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio, il giudice deve decidere entro i limiti della pronuncia rescindente, ma può rinnovare integralmente la regolazione delle spese dell'intero giudizio, poiché la statuizione sulle spese è dipendente dall'esito finale della lite.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la domanda o il motivo siano stati rigettati implicitamente dalla soluzione adottata dal giudice su una questione logicamente preliminare o incompatibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste formale di violazione di legge, vizio motivazionale o omesso esame di documenti.
- La deduzione del vizio di violazione di legge richiede una critica specifica e argomentata del contenuto precettivo delle norme invocate e del modo in cui la sentenza se ne sarebbe discostata; la mera riproposizione di fatti o di censure di merito è inammissibile.
- Il principio di non contestazione e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi sono questioni che presuppongono una puntuale allegazione degli atti processuali rilevanti e delle specifiche piste probatorie; non basta un richiamo generico alla vicinanza della prova o al giusto processo.
- La violazione del giudicato può essere dedotta solo se il giudicato esista effettivamente e sia riferibile alla questione concreta decisa; l'eventuale illegittimità di un atto non comporta automaticamente il suo valore di condotta mobbizzante.
- La domanda risarcitoria deve essere sorretta da una specifica allegazione dei fatti costitutivi e delle relative domande; in mancanza, il giudice può legittimamente negarne l'esame o il riconoscimento.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e può essere disposta anche d'ufficio, salvo una chiara e inequivoca volontà contraria della parte vittoriosa.
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