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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02002/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con cui, su richiesta ex art. 444 c.p.p. e con consenso del pubblico ministero, era stata applicata la pena per i reati di furto in abitazione e aggravamento ex art. 625 n. 2 c.p. Il ricorso censurava il trattamento sanzionatorio, formalmente evocando un vizio di motivazione, ma in sostanza lamentando errori valutativi nella determinazione della pena. La Corte rileva che, trattandosi di impugnazione avverso una decisione di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel caso concreto non è dedotta un'illegalità della pena, bensì una critica non consentita alla valutazione del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione contro la sentenza di applicazione della pena è limitata ai casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che le doglianze svolte attengono a meri errori valutativi sul trattamento sanzionatorio, non a una illegalità della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È norma speciale che limita i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tassativamente previsti; consente di dedurre sul trattamento sanzionatorio solo l'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" quando il ricorso si risolve in censure non consentite.

  • art. 624-bis c.p.

    Indicata tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Indicata tra gli aggravamenti/reati oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è consentito dedurre censure generiche sul merito del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso formalmente denuncia un vizio di motivazione ma in sostanza mira a contestare valutazioni del giudice sulla pena, l'impugnazione è inammissibile se non allega un profilo di illegalità della pena.
  • In presenza di ricorso fondato su motivi non consentiti, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità e applicare la sanzione pecuniaria prevista.
  • Nel patteggiamento, il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio non si estende alla rivalutazione discrezionale delle scelte compiute dal giudice, ma soltanto alla verifica della legalità della pena applicata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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