Cassazione Penale, Ordinanza n. 04648/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, lamentando anche un asserito travisamento della prova e un difetto di motivazione sull'elemento soggettivo; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era in gran parte aspecifico e generico, poiché si limitava a riprodurre principi di diritto non pertinenti e non indicava in modo puntuale l'oggetto del preteso travisamento probatorio né la sua decisività. Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non corrispondente a uno specifico motivo di appello, che era stato giudicato a sua volta estremamente generico. Con il secondo motivo sono state dedotte censure analogamente generiche sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello in ragione della pessima biografia penale dell'imputato; anche su questo punto la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento rilevante ex art. 133 c.p. e, in ogni caso, l'assenza di elementi positivi non impone la concessione del beneficio.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
la questione dedotta in cassazione è inammissibile se non ha costituito oggetto dei motivi di appello; è equiparata alla mancata deduzione in appello anche la sola prospettazione generica della censura, poi sviluppata specificamente solo nel ricorso per cassazione
art. 133 c.p.
può essere preso in considerazione anche un solo elemento ritenuto prevalente ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, in relazione alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità di esecuzione
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente per la sola assenza di elementi negativi; dopo la riforma del 2008, occorrono elementi positivi per la loro concessione
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha rafforzato la necessità di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche
legge 24 luglio 2008, n. 125
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca una questione non devoluta con i motivi di appello; la generica formulazione della doglianza in appello non consente di svilupparla compiutamente solo nel ricorso per cassazione.
- Il vizio di travisamento della prova deve essere dedotto in modo specifico, indicando quale prova sia stata travisata e perché la sua corretta valutazione sarebbe stata decisiva ai fini della decisione.
- Il motivo di ricorso che contesti l'elemento soggettivo ma si risolva in una critica generica alla motivazione non supera il vaglio di ammissibilità se non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con quanto effettivamente dedotto in appello.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., quando lo ritenga prevalente ai fini del giudizio di meritevolezza del beneficio.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di elementi negativi: la loro concessione presuppone la presenza di elementi positivi idonei a giustificarle; la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma del 2008.
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